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Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016

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1 Premessa

Con riferimento all’anno 2016, la disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 presenta novità concernenti:

  • le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti, le quali aumentano:
    • sia per gli assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione;
    • sia per gli iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, con l’eccezione, nell’ambito di tale categoria, dei c.d. professionisti “senza Cassa”, per i quali l’art. 1 co. 203 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto il mantenimento, anche per il 2016, dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013, 2014 e 2015;
  • le tipologie di lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione di cui si tratta, per effetto delle innovazioni apportate, in attuazione della L. 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”), dal DLgs. 15.6.2015 n. 81 sul riordino dei contratti di lavoro.

2 Novità del dlgs. 81/2015

Nell’intento di promuovere il lavoro subordinato e contrastare il fenomeno del ricorso fraudolento alle tipologie contrattuali non subordinate più spesso utilizzate, per le loro caratteristiche, in funzione elusiva della normativa di tutela dei lavoratori dipendenti, il DLgs. 15.6.2015 n. 81 è intervenuto sui seguenti istituti:

  • lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative;
  • associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

2.1 Lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative

Il citato DLgs. 81/2015 ha disposto:

  • l’abrogazione, dal 25.6.2015, della disciplina in materia di collaborazione coordinata e conti­nuativa a progetto, facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data;
  • l’applicazione, dall’1.1.2016, della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro:
  • esclusivamente personali;
  • continuative;
  • le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si parla di nuovi “indici di subordinazione” o “indici di non genuinità” delle collaborazioni.

Peraltro, sono fatte salve dalla suddetta estensione della disciplina del lavoro subordinato:

  • sia le collaborazioni escluse, per espressa disposizione di legge, dalla stessa, vale a dire le collaborazioni:
  • regolamentate da contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali compara­tivamente più rappresentative sul piano nazionale (si veda l’interpello Min. Lavoro 15.12.2015 27);
  • rese da professionisti iscritti in Albi professionali, da amministratori o sindaci di società, da parte­cipanti a collegi o commissioni ovvero a favore delle società e associazioni sportive dilet­tantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • stipulate, entro il 31.12.2016, nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
  • sia le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all’art. 409 c.p.c., le quali possono nuovamente essere instaurate senza necessità di uno specifico pro­getto, né del rispetto dei limiti temporali, purché risultino prive dei nuovi indici sopra individuati, incentrati sul carattere della “etero-organizzazione”.

2.2 Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Il DLgs. 81/2015 ha inoltre soppresso, a decorrere dal 25.6.2015, la figura dell’associazione in partecipazione in cui l’apporto dell’associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, facendo salvi, anche in tal caso, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.

3 Lavoratori obbligati all’iscrizione alla gestione separata

Posto quanto sopra, tra i lavoratori tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare, in particolare, i seguenti:

  • lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015 (e che non presentino gli “indici di non genuinità” di cui al DLgs. 81/2015, pena – è da ritenere – la riconduzione, anche in tal caso, alla disciplina del lavoro subordinato);
  • collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato;
  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al 25.6.2015;
  • esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
  • lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
  • esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
  • pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di profes­sionisti privi di Cassa di previdenza di categoria).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti in:

  • soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
  • soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati.

4 Aliquote contributive previdenziali

4.1 Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati

A partire dall’1.1.2016, per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 23,50% al 24%, raggiungendo così la misura prevista a regime dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).

4.2 Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati

All’interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione, la L. 208/2015 determina nuovamente – come già avvenuto negli anni scorsi – una distinzione tra:

  • i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA, per i quali il previsto aumento contributivo continua ad essere sospeso;
  • gli altri soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio), ai quali si applica l’incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007.

Pertanto, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) applicabile, per il 2016:

  • ai soggetti con partita IVA, resta fissata al 27%;
  • ai soggetti non titolari di partita IVA, aumenta dal 30% al 31%.

5 aliquota contributiva assistenziale

5.1 Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati

Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

5.2 Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta, invece, fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale:

  • finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
  • pari, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.

6. Aliquote contributive applicabili per il 2016

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili per il 2016 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

Iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati Non iscritti ad un’altra gestione
previdenziale obbligatoria né pensionati
Tutti gli iscritti della categoria Titolari di partita IVA Altri iscritti non titolari
di partita IVA
Aliquote previdenziali 24%, fino al previsto massi­male della base imponibile 27%, fino al previsto mas­si­male della base impo­ni­bile 31%, fino al previsto mas­simale della base impo­ni­bile
Contributo assistenziale NO 0,72%, fino al previsto mas­simale della base im­po­nibile 0,72%, fino al previsto mas­simale della base im­ponibile
Contribuzione totale 24%, fino al previsto mas­simale della base imponibile 27,72%, fino al previsto mas­simale della base im­po­nibile 31,72%, fino al previsto mas­simale della base im­ponibile

7 Decorrenza degli aumenti – Applicazione della “cassa allargata”

Gli aumenti contributivi sopra descritti decorrono dall’1.1.2016.

7.1 compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi

Tuttavia, in virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, le “vecchie” aliquote contributive del 23,50% e del 30,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi:

  • riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2015;
  • corrisposti:
  • ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimi­lati a quelli di lavoro dipendente;
  • fino al 12.1.2016 compreso.

7.2 compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata

Il suddetto principio di “cassa allargata” non vale, invece, in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS, i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, professionisti “senza Cassa”).

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 24% e del 31,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall’1.1.2016:

  • anche se relativi ad anni precedenti;
  • ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

8 Ripartizione dell’onere contributivo

Anche le aliquote applicabili per il 2016 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contribu­­tivo, come di seguito riepilogate.

8.1 Collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali e dei venditori a domicilio, i contributi dovuti sono ripartiti:

  • per 1/3, a carico del lavoratore;
  • per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, per il 2016 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

Iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria
o pensionati
Non iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati
Contribuzione totale 24% 31,72%
Quota a carico del
lavora­tore
8% 10,57%
Quota a carico del commit­tente 16% 21,15%

8.2 Associati in partecipazione

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:

  • per il 45%, a carico dell’associato;
  • per il restante 55%, a carico dell’associante.

Pertanto, per il 2016 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

Iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria
o pensionati
Non iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati
Contribuzione totale 24% 31,72%
Quota a carico
dell’associato
10,8% 14,274%
Quota a carico
dell’associante
13,2% 17,446%

8.3 Professionisti “senza cassa”

Per i liberi professionisti “senza Cassa”, è confermata la facoltà di rivalsa:

  • nei confronti del committente;
  • nella misura del 4% dei compensi lordi.

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