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Credito d'imposta commercio elettronico settore agricolo

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Il 2016 è il secondo anno per fruire dell’incentivo per il commercio elettronico in agricoltura, si ricorda infatti che il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), ha istituito un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti e comunque non superiori a 50.000 euro,  per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, rivolto alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura (di cui all’Allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), nonché alle piccole e medie imprese, (come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel citato Allegato I.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili le spese per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio o allo sviluppo del commercio elettronico, relative a:

a) dotazioni tecnologiche;

b) software;

c) progettazione e implementazione;

d) sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Sono ammissibili alle agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti. Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer e devono riportare la dicitura: “Spesa di euro … dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n. 273”.

La Misura delle agevolazioni

Per le PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014:

  • 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta;

Per le PMI e GI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»:

  • 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta e nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»;

Per le PMI e GI operanti nella produzione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo:

  • 40% di intensità di aiuto, nel limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis», dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;

Per le PMI e GI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura:

  • 40% di intensità di aiuto, nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis», dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;

Per le PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»:

  • 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta e nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»;

Per le PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014:

  • 20% di intensità di aiuto per le piccole imprese e 10% di intensità di aiuto per le medie imprese, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta;

Modalità di presentazione

Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti l’impresa dovrà presentare via pec una serie di documenti, tra cui il modulo di domanda.

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