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Nuovo ravvedimento. Diffusa la circolare con i primi chiarimenti su tempi e regole dell’istituto

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento (Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015)

Con le nuove regole, il Fisco punta a ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione.

Prima si regolarizza, più si riducono le sanzioni

A partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione. Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo.

Quando è possibile regolarizzare

Il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973).

Le riduzioni del nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 a seconda dei termini di regolarizzazione

TIPOLOGIA TEMPISTICA SANZIONE RIDOTTA

Mancato pagamento del tributo o di un acconto

lettera a)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione  1/10 del minimo

con ulteriore riduzione (applicando il cd. ravvedimento sprint) a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni.

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera a-bis) Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazionedella dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore  1/9 del minimo 
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b) Entro iltermine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica,entro un anno dall’omissione o dall’errore  1/8 del minimo 
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b-bis) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entrodue anni dall’omissione o dall’errore  1/7 del minimo 
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b-ter) Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore  1/6 del minimo 
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b-quater) Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o diomessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale 1/5 del minimo 
Omissione della presentazione della dichiarazionelettera c) Se ladichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni  1/10 del minimo 

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