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Insufficiente versamento Irpef nel termine lungo

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Nel caso in cui si effettui il versamento del saldo Irpef e del primo acconto Irpef, nel c.d. “termine lungo”, senza tener
conto della maggiorazione dello 0,40%, la sanzione deve essere calcolata sulla differenza tra l’imposta dovuta e
l’imposta versata.

Il versamento del saldo Irpef dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del relativo primo acconto, ex art.17
D.P.R. 435/2001 e successive modificazioni, deve essere effettuato entro il 16.06. Il c. 2 del citato articolo dà la
possibilità di effettuare detti versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, con una
maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40% delle somme versate (c.d. “termine lungo”). E’
data facoltà di rateizzare mensilmente l’importo dovuto a saldo e primo acconto. Anche per l’ipotesi del versamento
rateale, è riconosciuta la possibilità di usufruire del “termine lungo”; quindi la prima rata potrà essere versata entro i 30
giorni successivi al 16.06.
Ciò premesso, non poche problematiche insorgono sul regime sanzionatorio nel caso risulti versata un’imposta
minore rispetto a quella dovuta nel “termine lungo”.
A tal riguardo è intervenuta l’Avvocatura generale dello Stato, con parere del 2.07.2012 n. 263000, precisando che:
“il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile
all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di conseguenza la sanzione del terzo deve
essere rapportata alla frazione dell’importo non versato, come disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del
1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo…”.
Il citato art. 13 D.Lgs. 471/1997, al primo comma, prevede che: chi non esegue, in tutto o in parte, nei termini ex art.17,
cc. 1 e 3 del D.P.R. n. 435/2001, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo
dell’imposta risultante dalla dichiarazione è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, infatti, “nel dubbio, deve privilegiarsi un’interpretazione della norma
conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto”. Il parere dell’Avvocatura dello Stato è
stato pienamente condiviso dall’Agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 27/E del 2013, definisce gli interessi
sul versamento effettuato nel “termine lungo” quale “corrispettivo” per il vantaggio che il contribuente trae dalla
disponibilità di una somma di denaro spettante all’ente creditore; la maggiorazione dello 0,40%, afferma l’Ufficio, non è
altro che un interesse corrispettivo, versata congiuntamente all’imposta dovuta, senza distinzione di codice tributo.
In conclusione, se è dovuta un’imposta maggiore rispetto a quella versata nel “termine lungo”, detto
versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve essere
calcolata sulla differenza tra quanto nel “termine lungo” dovuto e quanto versato.
Riferimenti normativi e di prassi: Art.17 D.P.R. 435/2001 ; Art.13 D.Lgs. 18.12.1997 n. 471; Art. 13 D.Lgs. 18.12.1997 n.
472; circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2013; parere dell’Avvocatura dello Stato del 2.07.2012 n. 263000.

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