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Ridotti i benefici fiscali per le cooperative di consumo

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Nuovi limiti alle agevolazioni fiscali proprie delle cooperative di consumo sono stati introdotti in sede di conversione del “decreto competitività”, al fine di superare in modo definitivo le questioni sorte a seguito dell’avvio, in sede di
Commissione UE, della procedura nei confronti dello Stato italiano in materia di aiuti di Stato.

Ad oltre sei anni di distanza, il legislatore fiscale torna ad interessarsi del settore della cooperazione di consumo, allo scopo di superare in modo definitivo le questioni sorte a seguito dell’avvio, da parte della Commissione UE, nel giugno del 2008, della procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, in ordine al regime fiscale di favore riservato dalla normativa nazionale al comparto della distribuzione e dei servizi bancari in forma cooperativa. Già con l’art. 82 del D.L. n. 112/2008, preso atto dell’apertura della procedura in sede europea, il legislatore nazionale aveva provveduto a differenziare in maniera netta il regime fiscale delle cooperative di consumo rispetto agli altri settori della cooperazione, attraverso un cospicuo incremento della quota di utile da assoggettare ad imposizione diretta. Con l’art. 17-bis del D.L. n. 91/2014, introdotto in sede di conversione ad opera della L. 116/2014, il legislatore completa l’opera, fissando nuovi limiti alle agevolazioni fiscali proprie delle cooperative di consumo, oltre che una ulteriore riduzione della quota di utili agevolata, per le cooperative del settore diverse da quelle a mutualità prevalente, il tutto con effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (anno 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Per effetto delle citate previsioni, per le cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili destinata a rivalutazione del capitale sociale, ai sensi dell’art. 7 della L. 59/1992, non concorre a formare il reddito imponibile
ai fini delle imposte dirette nei limiti ed alle condizioni previste in relazione agli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, disposizione che prevede aiuti in misura non superiore a € 200.000 nell’arco di un triennio. Per le
cooperative di consumo diverse da quelle a mutualità prevalente, viene inoltre elevato il livello di tassazione diretta, prevedendo nella nuova misura del 23% (rispetto al precedente 30%) la quota di utile detassata ai fini Ires, se
accantonata alle riserve indivisibili (art. 12 L. 904/1977).
Per le cooperative di consumo con un numero di soci superiore a centomila, sono infine stabiliti i tratti essenziali di un ulteriore e successivo provvedimento, che dovrà essere emanato da parte del Ministero dello sviluppo economico entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (21.08.2014). Tale provvedimento dovrà fissare i principi cui dovranno ispirarsi le cooperative del settore, per il miglioramento dei livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società, principi da recepirsi nell’ambito dei rispettivi statuti entro il termine del 31.12.2015.

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