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Entro il 30 settembre, sanabile l’omessa presentazione del modello EAS

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L’omessa presentazione del modello EAS, da inviare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente e necessario al fine di fruire del regime fiscale agevolato di cui agli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, può essere sanata entro il 30 settembre 2014. Infatti, qualora il modello EAS non sia stato inviato nei termini previsti, è possibile evitare la decadenza dal regime fiscale agevolato inviando la relativa comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile grazie alla c.d. “remissione in bonis” (art. 2, comma 1 del DL n. 16/2012).

Tale disposizione, si ricorda, prevede la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo presentando, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e versando un’apposita sanzione, pari a 258 euro(importo minimo previsto dall’art. 11 comma 1 del DLgs. n. 471/97). Tale sanzione deve essere versata, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo “8114”, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili. La suddetta sanzione non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, dal momento che la stessa rappresenta l’onere da assolvere per il riconoscimento dei benefici concessi dalla norma.
L’Agenzia delle Entrate (ris. n. 110/2012, § 1) ha chiarito che l’omessa presentazione del modello EAS è sanabile presentando il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente alla presentazione del modello, la sanzionepari a 258 euro. In relazione alla presentazione del modello EAS entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, l’Agenzia (circ. n. 38/2012, § 1.2) ha precisato che a tal fine rileva la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e che non assume rilevanza il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’art. 2 comma 7 del DPR 322/98.
Pertanto, nel caso in cui l’ente sia stato costituito, ad esempio, il 1° agosto 2013, la scadenza “ordinaria” di presentazione del modello EAS era prevista al 30 settembre 2013 (60 giorni dalla costituzione); qualora l’ente abbia omesso di presentare il modello, in virtù dellaremissione in bonis, può ancora presentare il modello EAS entro il 30 settembre 2014, versando contestualmente la relativa sanzione.
Si ricorda che al fine di beneficiare della “remissione in bonis” devono, tuttavia, essere rispettate alcune condizioni:
– la violazione non deve essere stata constatata;
– non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
– il contribuente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme agevolative.

Per la presentazione “tardiva”, solo sanzione

Relativamente agli enti che hanno inviato tardivamente il modello EAS (quindi oltre i termini previsti), la ris. n. 110/2012 fa presente che i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente il modello (fermo restando la ripresentazione nei casi di variazione dei dati precedentemente comunicati), ma devono soltanto versare la sanzione pari a 258 euro.
Si supponga che un ente sia stato costituito il 1° agosto 2013. In tal caso la scadenza “ordinaria” di presentazione del modello EAS era prevista al 30 settembre 2013 (60 giorni dalla costituzione) e il modello è stato però effettivamente presentato il 10 ottobre 2013.
Al fine di sanare la tardiva presentazione del modello mediante la “remissione in bonis” è quindi sufficiente versare la relativa sanzione entro il 30 settembre 2014, senza ripresentare il modello (si veda anche “Entro il 31 marzo, nuovo modello EAS in caso di variazione dati 2013” del 18 marzo 2014).

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