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Ritenuta all’8% sui bonifici agevolati

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Il Ddl stabilità raddoppia la ritenuta d’acconto sui bonifici eseguiti per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica

Oltre alla proroga delle aliquote “potenziate” delle agevolazioni per la riqualificazione energetica, il recupero del patrimonio edilizio e per il c.d. “bonus arredamento” nel Ddl stabilità 2015 è previsto il raddoppio della misura della ritenuta d’acconto sui bonifici agevolati.

Nello specifico, il Ddl innalza dal 4% all’8% la ritenuta introdotta dall’art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010), cui è stata data attuazione con il Provv. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010.

Si tratta della ritenuta, introdotta dal 1° luglio 2010, sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”; ovvero:

– agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36-50%, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR;

– all’acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determina- te caratteristiche) finalizzati all’ arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento”) per i quali spetta una detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 (conv. L. 3 agosto 2013 n. 90);

– agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55-65%, ai sensi dell’art. 1 commi 344-349 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.

La ritenuta in esame si applica:
– a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari;
– con obbligo di rivalsa;
– all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti (viene calcolata dalle banche e dal- le Poste Italiane spa che ricevono il bonifico agevolato, cfr. circ. ABI 30 luglio 2010 n. 19).

La misura della ritenuta d’acconto, originariamente fissata al 10%, era stata ridotta al 4% dall’art. 23 co. 8 del DL 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011 n. 111), a decorrere dal 6 luglio 2011 (la precisazione sulla data di decorrenza della nuova aliquota è stata fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011 n. 41).

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