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Straordinari fuori busta: il parere del ministero del lavoro

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 2642 del 6.02.2014, rispondendo ad un quesito avanzato
dalla Direzione Regionale del Lavoro del Veneto, si esprime in merito al regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi
di corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario “fuori busta”.


Il Ministero del Lavoro con la nota in esame è stato chiamato ad esprimersi sul tema degli straordinari c.d. “fuori busta”, ovverosia di quelle corresponsioni economiche riconosciute ai lavoratori in occasione di prestazioni di lavoro straordinario, senza che il corrispondente valore venga iscritto nel Libro Unico del Lavoro.
In particolare, il quesito proposto dalla DRL del Veneto è indirizzato a conoscere la posizione del Ministero in merito al corretto profilo sanzionatorio applicabile in tali circostanze, alla luce della diversa disciplina prevista dagli artt. 1 e 3 della L. n. 4/1953 e dall’art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il primo dei summenzionati articoli prevede, infatti, l’obbligo per i datori di lavoro di “consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”, mentre ai sensi dell’art. 5, c. 5 del D.Lgs. 66/2003 “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro”.
La questione che il Ministero si prefigge di risolvere è, dunque, quella di verificare se per una delle due sanzioni ricorra il principio di specialità ai sensi dall’art. 9 della L. n. 689/1981 secondo il quale qualora per una stessa violazione siano previste una pluralità di sanzioni amministrative deve prevalere la disposizione speciale.
Con particolare riguardo al caso di specie la condotta appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neppure computate nell’ambito del totale corrisposto, con la conseguente consegna di un cedolino “infedele” e l’omessa iscrizione delle stesse, contravvenendo così alle previsioni obbligatorie.
Con riferimento alla finalità delle sanzioni, il Ministero sottolinea che mentre la disciplina ex art. 5 D.Lgs. 66/2003 vuole consentire al lavoratore una verifica delle ore di lavoro straordinario svolte ed anche sulla retribuzione dello stesso, la disposizione ex L. 4/1953 vuole invece consentire un controllo su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate.
Muovendo da tali presupposti il Dicastero assegna, pertanto, specialità alla sanzione prevista dalla L. 4/1953 stabilendo così la prevalenza e l’applicazione della sanzione da questa delineata e, in via secondaria e sussidiaria, e solamente in caso di importi di lavoro straordinario inferiori alla misura prevista dalla contrattazione collettiva, l’applicazione anche della sanzione contemplata dal D. Lgs. 66/2003.
Ponendo da ultimo l’attenzione sull’entità delle sanzioni previste in conseguenza alla violazione degli obblighi appena ricordati, la violazione delle disposizioni previste dal D.L. 66/2003 è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro con importi maggiorati – da 154 euro a 1.032 euro – qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori ovvero si sia verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative. L’art 5 della L. 4/1953 punisce, invece, la mancata o ritardata consegna al lavoratore della busta paga, l’omissione o l’inesattezza delle registrazioni in essa contenute, con una sanzione da 125 a 770 euro.

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