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Le detrazioni degli enti in favore delle Onlus

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Confermata la detraibilità dall’Ires dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di Onlus.

Questo è il chiarimento contenuto all’interno della Risoluzione n. 89/E dell’Agenzia delle Entrate, resa nota il 17 ottobre scorso, attraverso cui l’Amministrazione finanziaria riscontra alcuni quesiti formulati dai contribuenti a seguito delle modifiche apportate alla disciplina fiscale in materia detrazioni per oneri dalla legge n. 96 del 24 luglio 2012. Nello specifico, infatti, le disposizioni fiscali agevolano sia le erogazioni liberali in denaro in  favore di Onlus effettuate da persone fisiche, secondo quanto espressamente previsto all’art. 15 del D.P.R. n.917/86 (TUIR), sia quelle effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa o enti non commerciali, ai sensi rispettivamente degli artt. 100 e 147 del medesimo testo unico. In particolare, l’art. 15, comma 1, del TUIR, prevede la detraibilità dall’imposta lorda dovuta dalle persone fisiche degli oneri ivi elencati, tra i quali alla lettera i-bis), nella formulazione del testo in vigore prima del 24 luglio 2012, erano previste anche le erogazioni a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
L’art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 96 del 2012, è intervenuta a parziale modifica del TUIR ed ha trasposto la disposizione agevolativa dalla citata lettera i-bis) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, al comma 1.1 di nuova introduzione del medesimo art. 15 del TUIR, modificando, inoltre, le percentuali di detrazione che erano originariamente previste in maniera fissa per una somma pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro di importo non superiore a 2.065 euro.
Nell’attuale formulazione della norma per come modificata dalla legge n. 96 cit., per le persone fisiche è previsto che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) …”
La legge n. 96 del 2012, tuttavia, non ha espressamente coordinato con le nuove disposizioni il testo dell’art. 147 del TUIR, il quale stabilisce che gli enti non commerciali residenti possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento di alcuni oneri espressamente individuati, tra cui anche quelli contenuti alla lettera i-bis) dell’art. 15, comma 1, del TUIR. L’art. 147 del TUIR, quindi, nell’elencare gli oneri detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali attraverso il richiamo a specifici oneri considerati detraibili per le persone fisiche, fa ancora riferimento solo alla citata lettera i-bis) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, escludendo di conseguenza le erogazioni liberali in favore di Onlus. L’amministrazione finanziaria, in virtù di una lettura sistematica delle norme e fornendo un’interpretazione consapevole e razionale delle modifiche susseguitesi nel tempo, chiarisce espressamente che: “l’intento del legislatore non era quello di escludere, per i soli enti non  commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus. Ne consegue che il richiamo operato dall’art. 147 del TUIR alla lettera i-bis) dell’art. 15, comma 1, dello stesso testo unico deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel comma 1.1. del medesimo art. 15 e, quindi, le liberalità in denaro erogate in favore di Onlus devono continuare a considerarsi detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19 percento stabilita dallo stesso art. 147 del TUIR”.

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