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Indagini finanziarie da motivare

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Intestazione fittizia o riferibilità al soggetto controllato per estendere la verifica ai conti di terzi.

Estensione delle indagini finanziarie sui conti intestati a terzi in caso di sospetto di intestazione fittizia o di forti indizi che lascino presumere la riferibilità al contribuente accertato. Sono le principali motivazioni che dovrebbero spingere, di norma, la Direzione regionale delle Entrate o del Comando regionale della Guardia di Finanza a rilasciare una nuova autorizzazione per l’avvio delle indagini bancarie sui conti di terzi soggetti collegati al contribuente accertato.
Tuttavia, in merito alle ragioni che spingono a questa ulteriore indagine, l’amministrazione finanziaria, a livello centrale, sembra propendere per un atteggiamento più favorevole al contribuente rispetto a quanto, invece, finora espresso dai giudici di legittimità
Il Comando generale della GdF, conformemente a quanto precisato dalle Entrate, ha infatti affermato che l’estensione delle indagini a terzi è subordinata alla sussistenza di elementi indiziari che lascino presumere o ritenere la movimentazione, da parte di terzi, di disponibilità finanziarie in realtà riconducibili al contribuente sottoposto a verifica (circolare 1/2008).
Al contrario, la giurisprudenza di legittimità solo inizialmente ha ritenuto necessaria la dimostrazione da parte degli accertatori della intestazione fittizia del conto. Ultimamente, invece, è stato affermato che il vincolo familiare e la ristretta compagine societaria (anche nelle società di capitali) non rendono necessaria la prova dell’intestazione fittizia. In realtà, però, il contrasto giurisprudenziale è solo apparente. Anche le ultime pronunce di legittimità, infatti, non esonerano l’ufficio dall’onere probatorio, ma affermano che tale prova sia rinvenuta «nel requisito di serietà e gravità dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale o dalla ristretta compagine societaria»(Cassazione, sentenza 19493/2010).
Una volta appurata, dunque, da parte del fisco, la riferibilità al contribuente (sia esso un professionista o una società) delle movimentazioni bancarie registrate sui conti intestati a terzi diviene immediatamente operativa la presunzione relativa. Di conseguenza il contribuente accertato potrebbe opporsi, sia in sede precontenziosa che in sede di impugnazione, dimostrando che le relative somme siano state tenute in considerazione in sede di dichiarazione oppure che non si riferiscano ad operazioni imponibili (circostanza assai difficile).
In alternativa, qualora l’atto di accertamento non apparisse sufficientemente motivato, in sede contenziosa, occorrerà eccepire l’illegittimità dell’atto di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 51 del Dpr 633/1972 sull’utilizzabilità del regime di presunzione relativa. In particolare, occorrerà far rilevare che in nessuna disposizione normativa è rinvenibile una presunzione semplice di riferibilità al contribuente indagato delle movimentazioni finanziarie dei rapporti intestati a soggetti collegabili allo stesso solo in virtù di vincoli familiari o commerciali.
Se, infatti, è vero che è possibile, attraverso l’estensione a terzi, acquisire informazioni circa i rapporti intestati a soggetti che per la loro contiguità (vincoli commerciali o familiari) al contribuente indagato possono essere considerate solo sospette, ciò non vuol dire che tali movimentazioni possano essere imputate semplicemente al contribuente indagato. Se così fosse, infatti, si farebbe assurgere quella che è una semplice possibilità, sia pure avvalorata dalla concreta osservazione del fenomeno, a una prassi comune che dà per scontata l’esistenza di una situazione sostanziale configgente con quella formale anche in assenza di una disposizione che autorizzi espressamente una tale operazione.
È, invece, necessario un ulteriore passaggio che consiste nell’accertamento che l’intestazione è sostanzialmente fittizia e che le operazioni contestate siano ascrivibili al contribuente indagato, e tale prova grava sull’amministrazione finanziaria, la quale deve offrire al giudice utili elementi di valutazione, anche se di carattere presuntivo.

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