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Dal primo gennaio imposte di registrazione dei contratti di locazione solo con F24

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Imposte di registro con F24 Elide

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate esclusivamente mediante utilizzo del modello “F24 Elide”, essendo scaduto il periodo transitorio (31 dicembre 2014) durante il quale era possibile scegliere tra il vecchio (modello F23) e il nuovo modello (F24 Elide).

Come si ricorderà, in applicazione della lett. h-ter) del comma 2 dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 e sue modificazioni, il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto 8 novembre 2011, ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dallo stesso art. 17 ai pagamenti anche dell’imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986 (TUR).
L’art. 2 del medesimo DM 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.

Nell’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso lasemplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano lo stesso modello F24 per il versamento di numerosi tributi, sia erariali che locali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 3 gennaio 2014 (prot. 2013/554), ha ufficializzato l’estensione delle modalità di versamento unitario, con modello F24, alle somme dovute in relazione alla registrazione deicontratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare, è stato disposto che, a partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), approvato con provvedimento direttoriale 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento direttoriale 29 marzo 2010.

Tale nuovo modello deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari o non titolari di numero di partita IVA. Per evitare di disorientare i soggetti interessati e per consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per l’adeguamento delle relative procedure, fino al 31 dicembre 2014 era possibile utilizzare il vecchio modello F23, in alternativa al nuovo modello F24 Elide, per il pagamento dei tributi in questione.

A partire dal 1° gennaio 2015, invece, detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide. Si ricorda che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate vanno eseguiti esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.

Tutti i contribuenti devono utilizzare il nuovo modello

Ai fini della compilazione del nuovo modello l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/2014, ha istituito i codici tributo da “1500” a “1510”, relativi all’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto), all’imposta di bollo, ai tributi speciali e compensi, oltre che a sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 Elide del soggetto quale “controparte” del contratto, è stato istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”.

Infine, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici, la medesima risoluzione ha istituito altresì i seguenti codici tributo (da utilizzare esclusivamente nel modello F24 Elide):
– “A135”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
– “A136”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
– “A137”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
– “A138”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”.

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