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Nuovo regime forfetario, domanda per contributi agevolati entro il 28 febbraio

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Con la circolare n. 29 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dal nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (ex L. 190/2014) ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori individuali alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS.

L’agevolazione consente di determinare i contributi dovuti:
– applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito dichiarato;
– senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi dall’art. 1 comma 3 della L. n. 233/1990; pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. “quota fissa”.

Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2, comma 29 della L. n. 335/1995, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Presupposto necessario per l’applicazione dell’agevolazione contributiva è che l’imprenditore fruisca del regime forfetario di determinazione del reddito. Qualora il regime forfetario venga disapplicato (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso, oppure coattivamente per effetto di un accertamento, da parte dell’Agenzia, di un’illegittima fruizione del regime) anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).

La cessazione determina:
– ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo; se emerge che il regime è stato illegittimamente applicato per carenza dei requisiti, l’agevolazione contributiva cessa ab origine con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime forfetario;
– in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime forfetario.

Optando per l’agevolazione contributiva, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:
– coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali, in base all’art. 1 comma 2 della L. 233/90, spetterebbe una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%;
– soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età ai quali, in base all’art. 59 comma 15 della L. 449/97, sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Il regime è opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, il cui fac-simile è riportato in allegato alla circolare.
Per fruire dell’agevolazione contributiva, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del primo gennaio 2015 hanno l’onere di:
– compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS;
– a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome, nel qual caso va compilato il modello cartaceo allegato alla circolare da consegnare alla sede INPS competente.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal primo gennaio 2015 aderendo al regime forfetario, ai fini dell’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda telematica. Non viene individuato un termine preciso poiché la circolare indica che la domanda va presentata “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.

Il versamento dei contributi è effettuato in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base ad UNICO. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità in due rate uguali, pari a 3,72 euro.

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