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L’imu non dovuta sugli immobili in costruzione

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La Corte di Cassazione ha stabilito che non è dovuta l’Imu per gli immobili che siano in costruzione ed anche per tutti quelli cha non risultino ancora forniti di una rendita.

Per la Corte, con la sentenza n. 17035 del 08/05/2013, il tributo non è dovuto sugli immobili in costruzione e su quelli che non hanno una rendita perché l’Imposta municipale unica è dovuta, in base alla legge, sui fabbricati e sulle aree fabbricabili.

Un bene non può essere considerato né un fabbricato né un’area fabbricabile se non è ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato o, infine, se è privo di rendita. Pertanto tutti gli immobili accatastati nelle categorie F1, F2, F3, F4 ed F5 essendo appunto immobili in corso di costruzione, non utilizzati e privi di rendita non sono soggetti al pagamento dell’Imu.

Anche il Ministero dell’Economia si è allineato a questa interpretazione, mentre diversi Comuni italiani, sostengono che la vecchia legge che regolamentava l’Ici (Art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992), oggi Imu, prevedeva e prevede che se un fabbricato non è ultimato oppure non è utilizzato o risulta ancora sfornito di rendita, deve essere corrisposta l’Ici, ora l’Imu, sulla area sottostante che si sta utilizzando a scopi edificatori.


Il comma 746 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che sino alla data in cui è ultimato il fabbricato l’IMU dovrà essere calcolata con riferimento all’area  edificabile) su cui si sta costruendo.

746. […] Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area, la quale e’ considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e’ comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.”

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