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Il regime Iva delle vendite on line a privati

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In seguito alla rapida diffusione del commercio on line registrato negli ultimi periodi, riteniamo che sia necessario, per i nostri clienti, conoscere la normativa IVA che di seguito si analizza con particolare riguardo alle vendite e prestazioni effettuate nei confronti di soggetti privati sia italiani che esteri.

Il commercio elettronico in base alla natura dei beni oggetto della transazione si distingue principalmente in :

  • commercio elettronico c.d. indiretto, in caso di fornitura di beni “materiali” in cui il bene oggetto della transazione è acquistato online ma consegnato utilizzando i tradizionali canali fisici di distribuzione;
  • commercio elettronico c.d. diretto, in caso di fornitura di beni “virtuali” o di servizi. In quest’ipotesi l’intera operazione si esaurisce nelle rete di Internet, in quanto l’oggetto della transazione viene trasferito al cliente attraverso il sistema informatico stesso (ad esempio, cessioni di beni quali film, brani musicali, libri, direttamente trasmessi al cliente per via telematica e da questi riprodotti tramite appositi strumenti elettronici, e prestazioni di servizi, quali la consultazione di banche dati e la trasmissione telematica di informazioni, analisi di mercato, pareri e studi).

Commercio elettronico indiretto

L’operazione di vendita di beni materiali che avviene in via telematica e nella quale il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ovvero tramite vettore o spedizioniere si configura come commercio elettronico indiretto (Risoluzione n. 133/E/2004 e Risoluzione n. 312/E/2008).

Cliente privato consumatore residente in Italia

Alle operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto, caratterizzato dalla consegna materiale dei beni acquistati online attraverso canali tradizionali di spedizione, si applica, nel caso in cui il cliente sia un consumatore italiano, la disciplina delle vendite per corrispondenza (Risoluzione n. 274/E/2009). Ai fini Iva quindi, essendo le operazioni di commercio elettronico indiretto assimilabili alle vendite per corrispondenza, esse non sono soggette:

  • all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972;
  • all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.

Cliente privato consumatore residente in altro Paese EU

Le cessioni effettuate da società residente in Italia nei confronti di privati residenti in altro Paese membro della Comunità europea (non soggetti passivi d’imposta) rientrano nell’ambito della disciplina Iva relativa alle “vendite a distanza intracomunitarie” e si considerano non imponibili IVA in Italia in quanto è prevista la tassazione nel paese membro di destinazione del bene purchè le vendite effettuate nel singolo Paese siano superiori ad € 35.000. In caso contrario è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività.

Cessione online di beni soggetti ad accisa

Non si applica il regime delle vendite a distanza ai beni soggetti ad accisa (ad esempio gli alcolici), per cui tali beni sono sempre assoggettati ad IVA nel Paese di destinazione.

Cliente privato consumatore residente in paese extra EU

Qualora l’impresa italiana invii i propri prodotti a clienti esteri consumatori privati non residenti nel territorio comunitario, in applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 dovrà emettere fattura senza applicazione dell’Iva, purché l’esportazione sia provata da documento doganale che comprovi l’uscita della merce dal territorio comunitario.

Commercio elettronico diretto

Rientrano nella definizione tutte le operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica e che hanno per oggetto un bene o un servizio messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica.

Rientrano nell’elenco dei servizi in base all’Allegato 1 del Regolamento UE n. 282/2011 i seguenti beni:

  • fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • fornitura di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning).

Cliente privato consumatore residente in Italia

Le operazioni di commercio elettronico diretto in Italia, non sono soggette all’obbligo di fatturazione.

Cliente privato consumatore residente in altro Paese UE

A partire dal 1 gennaio 2015 i servizi diretti si considerano effettuati nel luogo in cui il servizio è consumato e cioè nel Paese in cui committente privato è residente. Se gli acquirenti sono privati nazionali, tali servizi saranno imponibili in Italia a condizione che le prestazioni siano utilizzate all’interno dell’Unione europea.

Ai prestatoti di tali servizi viene data la prevista la possibilità di avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop), ovvero un regime opzionale che evita di doversi identificare ai fini Iva in tutti i Paesi membri in cui l’imposta è dovuta. In sostanza, il mini sportello unico permette ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono stabiliti di versare l’IVA dovuta su tali servizi nel solo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale Web.

Il soggetto passivo versa l’IVA dovuta allo Stato membro di identificazione, pagando un unico importo per tutte le dichiarazioni e successivamente, lo Stato di identificazione distribuisce gli importi ai diversi Stati membri di consumo.

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