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Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies

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Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche alle black list recanti gli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall’art. 110 co. 10 e 12-bis del TUIR e il regime di imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla società partecipata (c.d. “disciplina CFC”) previsto dagli artt. 167 e 168 del TUIR.

2 Black list per la deducibilità dei costi

Se lo Stato o territorio nel quale risiede l’impresa estera che intrattiene i rapporti con l’impresa italiana rientra nella black list, l’impresa italiana è tenuta a segnalare separatamente i costi soste­nuti nella dichiarazione dei redditi (occorre, quindi, un sistema contabile che individui in modo puntuale tali costi, in modo tale che lo Studio possa indicarli separatamente nel modello UNICO).

L’omessa indicazione separata dei costi è punita con una sanzione pari al 10% dei costi stessi, con un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

Con le modifiche appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, rimangono nella black list valevole a questi specifici fini i soli Stati privi di strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali con l’Italia.

2.1 STATI RIMOSSI DALLA BLACK LIST

I principali Stati rimossi dalla black list sono Singapore, gli Emirati Arabi, la Malaysia e le Filippine.

Gli altri Stati che non figurano più nella lista sono Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Gibilterra, Guernsney (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Mauritius e Montserrat.

2.2 STATI che permangono NELLA BLACK LIST

I principali Stati che, invece, rimangono nella black list sono Hong Kong, Monaco (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato) e la Svizzera (limi­tatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”).

Altri Stati che permangono nella lista sono, a titolo esemplificativo, Andorra, Guatemala, Liechten­stein, Macao, Maldive, Seychelles, Panama (limitatamente ad alcune società agevolate). Trattasi di un’elencazione non esaustiva: per eventuali chiarimenti si invita a contattare lo Studio.

2.3 esemplificazioni

Per i principali Stati sopra menzionati si forniscono alcune indicazioni pratiche per la “gestione” dei costi. Vengono, in particolare, menzionati nei campi della tabella i costi che devono essere indicati separatamente in dichiarazione, pena la sanzione del 10%.

Stato o territorio Prima Dopo
Svizzera Costi che derivano da operazioni
con le sole società non soggette
alle imposte municipali
e cantonali svizzere
Costi che derivano da operazioni
con le sole società non soggette alle imposte municipali e cantonali svizzere (NESSUNA NOVITÀ)
Principato
di Monaco
Costi che derivano da operazioni
con tutte le società monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del loro fatturato al di fuori del Principato
Costi che derivano da operazioni con tutte le società monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del loro fatturato al di fuori del Principato (NESSUNA NOVITÀ)
Emirati Arabi Costi che derivano da operazioni con tutte le società degli Emirati, fatta eccezione per le sole società petrolifere soggette ad imposta Non sussiste più alcun obbligo di indicazione separata dei costi (NOVITÀ)
Singapore Costi che derivano da operazioni
con tutte le società di Singapore
Non sussiste più alcun obbligo di indicazione separata dei costi (NOVITÀ)
Hong Kong Costi che derivano da operazioni
con tutte le società di Hong Kong
Costi che derivano da operazioni
con tutte le società di Hong Kong (NESSUNA NOVITÀ)
Malaysia Costi che derivano da operazioni
con tutte le società della Malaysia
Non sussiste più alcun obbligo di indicazione separata dei costi (NOVITÀ)

2.4 decorrenza della nuova black list “costi”

Non è stata prevista alcuna decorrenza specifica per le nuove norme in commento. In assenza di indicazioni ufficiali, appare maggiormente prudenziale adottare le “vecchie” regole nel modello UNICO 2015, riferito all’anno di imposta 2014 (segnalando quindi in modo separato, ad esempio, i costi derivanti da acquisti effettuati nel corso del 2014 da imprese con sede in Singapore).

Se questa impostazione verrà confermata, le modifiche in commento decorreranno dal 2015 (con effetto, quindi, sul modello UNICO 2016).

3 Black list cfc

Se l’impresa italiana detiene, in maniera diretta o indiretta, il controllo di un’impresa estera resi­dente o localizzata in uno Stato o territorio rientrante nella black list CFC, i redditi del soggetto estero partecipato sono imputati per trasparenza in capo al soggetto italiano (persona fisica o società), anche in assenza della loro effettiva distribuzione.

La normativa in esame può essere disapplicata solo mediante presentazione di apposito interpello all’Agenzia delle Entrate.

Per effetto delle modifiche appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ai fini in esame permangono nella black list CFC i soli Stati e territori con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

3.1 STATI RIMOSSI DALLA BLACK LIST

Sono stati rimossi dalla black list i seguenti Stati: Filippine, Malaysia e Singapore. Se, quindi, un soggetto italiano controlla una società con sede in Singapore, per effetto delle sopravvenute modifiche esso sconterà le imposte solo quando la controllata di Singapore distribuirà gli utili.

Sono stati altresì rimossi altri Stati, quali ad esempio Panama e la Svizzera, prima considerati black list limitatamente ad alcune tipologie societarie. Tali Stati, tuttavia, potrebbero essere rein­seriti nella lista nera con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato).

3.2 STATI che permangono nella BLACK LIST

I principali Stati che, invece, rimangono nella black list sono Hong Kong, Monaco (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato) e gli Emirati Arabi (con esclusione delle società petrolifere soggette ad imposta), nonché, a titolo esemplificativo, Andorra, Guatemala, Liechtenstein, Macao, Maldive, Seychelles.

Trattasi, anche in tal caso, di un’elencazione non esaustiva: per eventuali chiarimenti si invita a contattare lo Studio.

3.3 esemplificazioni

Di seguito, sono fornite alcune esemplificazioni circa i redditi della controllata estera da imputare per trasparenza (anche in assenza dell’effettiva distribuzione dei dividendi al socio italiano), alla luce delle modifiche apportate alla lista.

Stato o territorio Prima Dopo
Principato di Monaco Redditi prodotti da tutte le società monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato Redditi prodotti da tutte le società monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato (NESSUNA NOVITÁ)
Emirati Arabi Redditi prodotti da tutte
le società degli Emirati, fatta eccezione per le società
petrolifere soggette ad imposta
Redditi prodotti da tutte le società degli Emirati, fatta eccezione
per le società petrolifere soggette
ad imposta (NESSUNA NOVITÁ)
Singapore Redditi prodotti da tutte
le società di Singapore
Non sussiste più l’obbligo
di imputazione per trasparenza
(NOVITÁ)
Hong Kong Redditi prodotti da tutte
le società di Hong Kong
Redditi prodotti da tutte le società di Hong Kong (NESSUNA NOVITÁ)
Malaysia Redditi prodotti da tutte
le società della Malaysia
Non sussiste più l’obbligo
di imputazione per trasparenza (NOVITÁ)
Filippine Redditi prodotti da tutte
le società filippine
Non sussiste più l’obbligo
di imputazione per trasparenza (NOVITÁ)

3.4 decorrenza della nuova black list CFC

Le nuove disposizioni si applicano dal 2015: esse esplicheranno, quindi, efficacia solo nella dichiarazione UNICO 2016.

Nel modello UNICO 2015, riferito al periodo d’imposta 2014, valgono invece le “vecchie” regole.

3.5 comunicazione iva black list

La black list CFC individua, altresì, gli Stati e territori con riferimento ai quali i soggetti IVA italiani devono presentare le comunicazioni delle operazioni IVA effettuate con clienti e fornitori ivi residenti o localizzati (comunicazioni da effettuare annualmente nel quadro BL del modello polivalente).

Per effetto dell’esclusione di Singapore, Malaysia e Filippine non occorrerà più segnalare le operazioni con controparti residenti o localizzate in tali Stati nel modello polivalente; più precisa­mente, occorrerà segnalare tali operazioni quali normali operazioni con l’estero, beneficiando quindi degli esoneri per le operazioni che rappresentano importazioni o esportazioni (le quali rappresentano, normalmente, la maggioranza delle operazioni effettuate con tali Stati).

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