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Riqualificazione energetica solo su immobili strumentali

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Per le spese relative ad interventi tesi ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti spetta una detrazione d’imposta (Irpef o Ires) nella misura del 55% o del 65% a seconda del periodo in cui la spesa è stata sostenuta.

La detrazione del 55 per cento spetta per le spese sostenute dal 2008 al 5 giugno 2013. La detrazione del 65 per cento spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
Danno diritto all’agevolazione le spese per interventi di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Non danno diritto ad alcuna agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2015, la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute nel 2010, la detrazione è ripartita in cinque rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008, le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (cinque).

Chi può beneficiare della detrazione

Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi che danno diritto all’agevolazione. Sono ammesse all’agevolazione:

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Gli interventi di riqualificazione nel locale commerciale

Premesso, come già specificato, che la detrazione in questione spetta sia ai titolari di redditi d’impresa sia a persone fisiche non titolari di redditi d’impresa (compresi esercenti arti e professioni), la Risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i soggetti titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone e società di capitali) la detrazione per spese dirette al risparmio energetico spetta solo se gli interventi eseguiti riguardano immobili strumentali all’attività imprenditoriale (si ricorda che si considerano strumentali i fabbricati destinati esclusivamente all’attività imprenditoriale e che possono esserlo per destinazione o per natura). Di conseguenza non danno diritto alla detrazione d’imposta le spese di riqualificazione energetica sostenute per interventi eseguiti su immobili di proprietà dell’imprenditore (o della società) ma concessi in locazione a terzi e comunque su tutti gli altri immobili posseduti dall’impresa o dalla società che non siano strumentali all’attività esercitata.

La stessa regola non vale, invece, per persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, per le quali, gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su locale commerciale locato a terzi danno comunque diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 55% o del 65% a seconda del periodo di sostentamento della spesa.

Fonte Fiscal Focus

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