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Gli avvisi bonari saranno pagabili in più rate

Le dilazioni di pagamento, in seguito ad avvisi bonari, potranno essere più lunghe e le violazioni penali saranno applicate solo alle omissioni più significative, queste le principali novità dei Dlgs attuativi.

Le imposte indicate in dichiarazione e non versate, normalmente, vengono richieste attraverso l’avviso bonario applicando una sanzione pari al 10%, oltre agli interessi, in luogo di quella ordinaria del 30% richiesta con la cartella di pagamento.
Il debito contenuto nella comunicazione bonaria può essere dilazionato, semplicemente versando la prima rata entro 30 giorni dalla notifica senza necessità di garanzie. Le attuali 6 rate trimestrali per debiti fino a 5mila euro dovrebbero passare ad 8 rate.
Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario ovvero di una sola rata diversa dalla prima entro il termine della successiva. Le norme attuative stabiliscono ora che le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e non c’è decadenza in ipotesi di:

  • lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
  • e per tardivo versamento della prima rata non superiore a 5 giorni.

Si tratta di misure volte a evitare che disguidi di pochi giorni o di piccole cifre possano compromettere il beneficio del contribuente.
Un’ipotesi che si verifica di frequente è legata alle indebite compensazioni. Il controllo automatizzato consente, infatti, di individuare immediatamente utilizzi illegittimi di crediti d’imposta. La pretesa contenuta nell’avviso bonario “beneficia” di una sanzione del 10%, in luogo di una molto più gravosa prevista ordinariamente per gli atti di recupero di crediti inesistenti che va dal 100 al 200% del credito stesso. Il differente trattamento dipende dal tipo di violazione perpetrata ossia se per crediti inesistenti (sanzione più gravosa) o non spettanti (sanzione al 10%).
Il Dlgs sulle sanzioni chiarisce che si intende inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile con controlli automatizzati. La questione è rilevante poiché diversi contribuenti sono stati sanzionati nella misura massima (100 o il 200%) nonostante il credito utilizzato impropriamente si fosse scoperto proprio con l’avviso bonario.
Tale norma interpretativa ha natura procedimentale e quindi, come più volte affermato dall’Agenzia per misure sfavorevoli al contribuente, è applicabile retroattivamente. Di conseguenza, una volta approvato il decreto, il contribuente su tutti i provvedimenti non definitivi potrebbe richiedere il ricalcolo della sanzione più mite in base al favor rei.

Fonte: ilsole24ore

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