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Entro il 30 settembre l'iscrizione negli elenchi 5 per mille

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Scade il 30 settembre il termine ultimo, per gli enti del volontariato, le associazioni sportive e gli enti di ricerca, per trasmettere la domanda di inserimento nelle liste dei beneficiari della ripartizione del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2015.

I soggetti interessati, grazie all’istituto della remissione in bonis (art. 2, c. 2, lett. b), d.l. n. 16/12, convertito con modif. dalla l. n.44/12), non perdono la possibilità di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari 5‰ Irpef 2015, effettuando l’adempimento omesso e versando contestualmente l’importo di euro 258, pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, c. 1 , d. lgs. n. 471/97, secondo le modalità stabilite dall’art. 17, d. lgs. n. 241/97, esclusa la compensazione con altri crediti eventualmente vantati e la possibilità di ravvedimento. Le omissioni possono riguardare sia la presentazione della domanda di iscrizione che la successiva integrazione documentale.

Gli enti di volontariato e le ASD, in base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/15, devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando modelli e software messi a disposizione sul proprio sito web. Mentre la dichiarazione sostitutiva di notorietà (attestante il possesso dei requisiti, accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), invece, deve essere trasmessa:

  • per gli enti del volontariato con raccomandata a/r oppure tramite Pec, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente;
  • per le ASD, solo tramite raccomandata a/r, all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione;
  • gli enti della ricerca scientifica e dell’università, devono invece seguire le indicazioni fornite sul sito web del MIUR, nella sezione “Raccomandazioni e informazioni” e devono inviare anche copia dell’avvenuto pagamento della sanzione;
  • gli enti della ricerca sanitaria, devono contattare la competente Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della Salute.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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