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Compenso agli amministratori

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Con questo lavoro esaminiamo la questione del compenso all’amministratore dal punto di vista fiscale, sia per l’azienda che per l’amministratore.

Il compenso all’amministratore

Per le società di persone non esistono disposizioni specifiche circa il compenso da corrispondere agli amministratori, se non per effetto di un rimando generico contenuto nell’art. 2260 c.c. alle disposizione relative al mandato. Il mandato si presume oneroso salvo che tutti i soci non siano anche amministratori ovvero quando sia prevista una maggiore partecipazione agli utili per l’attività svolta in qualità di amministratore, oppure nel caso in cui sia stato espressamente pattuito, in sede di costituzione, che l’attività prestata degli amministratori sia da intendersi a carattere gratuito. Pertanto nella società di persone è anche possibile che gli amministratori esercitino la loro attività gratuitamente;

Nelle società di capitali:

  • nel caso delle spa, l’onerosità dell’incarico di amministratore è prevista espressamente dall’art. 2389, co. 1, c.c.. ed il compenso viene fissato dall’atto di nomina oppure dall’assemblea dei soci.
  • nelle srl invece, mancando un’autonoma previsione normativa, si ritiene che debba essere lo statuto a disporre circa la remunerazione o gratuità della carica. In assenza di una espressa previsione statutaria appare maggiormente equa la soluzione che propende per l’onerosità dell’incarico, soprattutto quando l’amministratore non appartenga alla compagine sociale; nell’ipotesi invece di srl a ristretta base sociale in cui tutti i soci rivestano la carica di amministratore viene ad avvalorarsi la tesi della gratuità dell’incarico. Per gli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto (ad esempio gli amministratori delegati), la determinazione del compenso avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale, salvo che lo Statuto non la attribuisca alla assemblea dei soci.

Trattamento fiscale

Per la Società

L’art. 95, co. 5 del TUIR, stabilisce che i compensi spettanti amministratori delle società di cui all’art. 73, co. 1 del TUIR sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori ed ai soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al Conto Economico.

Scopo principale dell’applicazione del principio di cassa consiste, essenzialmente, nell’intento di fare coincidere il momento in cui avviene la deduzione per il soggetto erogante con quello in cui avviene l’imposizione per il soggetto percipiente. L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 57/E/01 è intervenuta affermando che il soggetto che eroga i suddetti compensi può portare in deduzione tali componenti anche se corrisposti nell’anno successivo, ma entro il 12 gennaio. La ragione di tale estensione risiede nel fatto che, ai sensi dell’art. 51, co.1 del TUIR, i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12 gennaio sono tassati con riferimento all’esercizio precedente. Attraverso tale impostazione (applicazione del “principio di cassa allargato”), si viene a creare perfetta specularità tra deduzione ed imponibilità.

Tuttavia, come si è visto nel paragrafo precedente, il compenso erogato all’amministratore può generare in capo al medesimo, a seconda dei casi, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ovvero reddito di lavoro autonomo. Muovendo da tale precisazione, bisognerà innanzitutto verificare che tipologia di reddito viene generata in capo al percipiente, al fine di verificare i termini entro cui deve avvenire il pagamento del compenso per poter procedere alla deduzione da parte dell’erogante nell’anno cui gli stessi si riferiscono, in considerazione del fatto che il principio di cassa allargato non si applica nel caso in cui il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo.

Per l’Amministratore

Come detto in precedenza i compensi corrisposti da una società ai propri amministratori trovano un diverso trattamento fiscale e previdenziale a seconda che:

1. l’amministratore non esercita un’altra attività professionale;

2. l’amministratore esercita un’altra attività professionale.

La circostanza che siano corrisposti in forma variabile determinata come partecipazione agli utili non muta questa distinzione.

1. Nel primo caso, qualora l’amministratore non esercita un’altra attività professionale, il compenso:

 è soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;

 non è soggetto ad IVA;

 è soggetto al pagamento dell’INPS gestione separata.

I contributi in questo caso sono dovuti sul reddito conseguito dall’amministratore e sono per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a carico della società. La misura di tali contributi per il 2015 è pari al 23,50% se l’amministratore è titolare di pensione o iscritto ad altra cassa di previdenza o del 30,72% se l’amministratore non iscritto ad altra cassa di previdenza.

2. Nel caso in cui l’amministratore eserciti un’altra attività professionale, si possono avere tre situazioni diverse:

 la prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione(esempio l’amministratore è un dottore commercialista o un ragioniere professionista);

 la professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa amministrata (esempio: ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile, periti agrari o dottori agronomi che amministrano un’azienda agraria o zootecnica, ecc..);

 la prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione e la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa.

Quando la prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione, il compenso:

 è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;

 è soggetto ad IVA;

 in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 4%.

Quando la professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa amministrata, il compenso:

 è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;

 è soggetto ad IVA;

 in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 4%.

Quando la prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione e la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa, il compenso:

 è soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;

 non è soggetto ad IVA;

 è soggetto al pagamento dell’INPS.

L’iscrizione dell’amministratore va effettuata alla gestione separata INPS. I contributi sono dovuti sul reddito conseguito dall’amministratore. I contributi dovuti sono per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a carico della società. La misura di tali contributi per il 2015 è pari al 23,50% in quanto l’amministratore è senz’altro iscritto ad altra cassa di previdenza.

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