Con questo lavoro esaminiamo la questione del compenso all’amministratore dal punto di vista fiscale, sia per l’azienda che per l’amministratore.
Il compenso all’amministratore
Per le societĂ di persone non esistono disposizioni specifiche circa il compenso da corrispondere agli amministratori, se non per effetto di un rimando generico contenuto nellâart. 2260 c.c. alle disposizione relative al mandato. Il mandato si presume oneroso salvo che tutti i soci non siano anche amministratori ovvero quando sia prevista una maggiore partecipazione agli utili per lâattivitĂ svolta in qualitĂ di amministratore, oppure nel caso in cui sia stato espressamente pattuito, in sede di costituzione, che lâattivitĂ prestata degli amministratori sia da intendersi a carattere gratuito. Pertanto nella societĂ di persone è anche possibile che gli amministratori esercitino la loro attivitĂ gratuitamente;
Nelle societĂ di capitali:
- nel caso delle spa, lâonerositĂ dellâincarico di amministratore è prevista espressamente dallâart. 2389, co. 1, c.c.. ed il compenso viene fissato dallâatto di nomina oppure dallâassemblea dei soci.
- nelle srl invece, mancando unâautonoma previsione normativa, si ritiene che debba essere lo statuto a disporre circa la remunerazione o gratuitĂ della carica. In assenza di una espressa previsione statutaria appare maggiormente equa la soluzione che propende per lâonerositĂ dellâincarico, soprattutto quando lâamministratore non appartenga alla compagine sociale; nellâipotesi invece di srl a ristretta base sociale in cui tutti i soci rivestano la carica di amministratore viene ad avvalorarsi la tesi della gratuitĂ dellâincarico. Per gli amministratori investiti di particolari cariche in conformitĂ dello statuto (ad esempio gli amministratori delegati), la determinazione del compenso avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale, salvo che lo Statuto non la attribuisca alla assemblea dei soci.
Trattamento fiscale
Per la SocietĂ
Lâart. 95, co. 5 del TUIR, stabilisce che i compensi spettanti amministratori delle societĂ di cui allâart. 73, co. 1 del TUIR sono deducibili nellâesercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori ed ai soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al Conto Economico.
Scopo principale dellâapplicazione del principio di cassa consiste, essenzialmente, nellâintento di fare coincidere il momento in cui avviene la deduzione per il soggetto erogante con quello in cui avviene lâimposizione per il soggetto percipiente. LâAgenzia delle Entrate, con la C.M. 57/E/01 è intervenuta affermando che il soggetto che eroga i suddetti compensi può portare in deduzione tali componenti anche se corrisposti nellâanno successivo, ma entro il 12 gennaio. La ragione di tale estensione risiede nel fatto che, ai sensi dellâart. 51, co.1 del TUIR, i compensi percepiti dallâamministratore entro il 12 gennaio sono tassati con riferimento allâesercizio precedente. Attraverso tale impostazione (applicazione del âprincipio di cassa allargatoâ), si viene a creare perfetta specularitĂ tra deduzione ed imponibilitĂ .
Tuttavia, come si è visto nel paragrafo precedente, il compenso erogato allâamministratore può generare in capo al medesimo, a seconda dei casi, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ovvero reddito di lavoro autonomo. Muovendo da tale precisazione, bisognerĂ innanzitutto verificare che tipologia di reddito viene generata in capo al percipiente, al fine di verificare i termini entro cui deve avvenire il pagamento del compenso per poter procedere alla deduzione da parte dellâerogante nellâanno cui gli stessi si riferiscono, in considerazione del fatto che il principio di cassa allargato non si applica nel caso in cui il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo.
Per lâAmministratore
Come detto in precedenza i compensi corrisposti da una societĂ ai propri amministratori trovano un diverso trattamento fiscale e previdenziale a seconda che:
1. lâamministratore non esercita unâaltra attivitĂ professionale;
2. lâamministratore esercita unâaltra attivitĂ professionale.
La circostanza che siano corrisposti in forma variabile determinata come partecipazione agli utili non muta questa distinzione.
1. Nel primo caso, qualora lâamministratore non esercita unâaltra attivitĂ professionale, il compenso:
ďź Ă¨ soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
ďź non è soggetto ad IVA;
ďź Ă¨ soggetto al pagamento dellâINPS gestione separata.
I contributi in questo caso sono dovuti sul reddito conseguito dallâamministratore e sono per 1/3 a carico dellâamministratore e per 2/3 a carico della societĂ . La misura di tali contributi per il 2015 è pari al 23,50% se lâamministratore è titolare di pensione o iscritto ad altra cassa di previdenza o del 30,72% se lâamministratore non iscritto ad altra cassa di previdenza.
2. Nel caso in cui lâamministratore eserciti unâaltra attivitĂ professionale, si possono avere tre situazioni diverse:
ďź la prestazione rientra nellâoggetto proprio della professione(esempio lâamministratore è un dottore commercialista o un ragioniere professionista);
ďź la professione esercitata dallâamministratore è oggettivamente connessa con lâattivitĂ dellâimpresa amministrata (esempio: ingegneri edili che amministrano una societĂ di ingegneria o unâimpresa edile, periti agrari o dottori agronomi che amministrano unâazienda agraria o zootecnica, ecc..);
ďź la prestazione non rientra nellâoggetto proprio della professione e la professione esercitata dallâamministratore non è oggettivamente connessa con lâattivitĂ dellâimpresa.
Quando la prestazione rientra nellâoggetto proprio della professione, il compenso:
ďź Ă¨ soggetto a ritenuta dâacconto del 20%;
ďź Ă¨ soggetto ad IVA;
ďź in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 4%.
Quando la professione esercitata dallâamministratore è oggettivamente connessa con lâattivitĂ dellâimpresa amministrata, il compenso:
ďź Ă¨ soggetto a ritenuta dâacconto del 20%;
ďź Ă¨ soggetto ad IVA;
ďź in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 4%.
Quando la prestazione non rientra nellâoggetto proprio della professione e la professione esercitata dallâamministratore non è oggettivamente connessa con lâattivitĂ dellâimpresa, il compenso:
ďź Ă¨ soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
ďź non è soggetto ad IVA;
ďź Ă¨ soggetto al pagamento dellâINPS.
Lâiscrizione dellâamministratore va effettuata alla gestione separata INPS. I contributi sono dovuti sul reddito conseguito dallâamministratore. I contributi dovuti sono per 1/3 a carico dellâamministratore e per 2/3 a carico della societĂ . La misura di tali contributi per il 2015 è pari al 23,50% in quanto lâamministratore è senzâaltro iscritto ad altra cassa di previdenza.