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Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi – Abrogazione operata dal DLgs. 148/2015 – Effetti (messaggio INPS 30.9.2015 n. 6024)

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L’INPS rende noto che in seguito all’abrogazione del co. 17 dell’art. 3 della L. 92/2012, operata dall’art. 46 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (attuativo della L. 183/2014  per quanto riguarda il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), non verranno più erogate le prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori “sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24.9.2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto attuativo del Jobs Act.

Invece, per quanto riguarda le richieste riferite ai periodi che contengono anche le giornate successive al 23.9.2015, si precisa che, al momento della liquidazione delle indennità, la procedura automatica adottata dall’INPS prenderà in considerazione solo i periodi fino a tale data, in quanto ultimo giorno di vigenza della disposizione ex art. 3 della L. 92/2012.
Infine, l’INPS chiarisce che le richieste dell’indennità in argomento potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12.10.2015, corrispondente al ventesimo giorno successivo al 23.9.2015, ovvero l’ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi.
Come ricordato nel messaggio in esame, resta comunque fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, pertanto, l’INPS erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste ed entro il predetto limite di spesa.


Messaggio INPS 30.9.2015 n. 6024
OGGETTO: Indennità di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, comma 17. Abrogazione dal 24 settembre 2015.
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è stato abrogato l’articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Di conseguenza – su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.
Per quanto riguarda le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.
Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi). Resta fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, pertanto, l’Istituto erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste entro il predetto limite.
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