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COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PA

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Con il DM 13/07/2015, il MEF ha prorogato al 2015 la misura che consente la compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di imprese e lavoratori autonomi, con le somme iscritte a ruolo entro il 31/12/2014. Nello specifico, viene precisato che “anche per l’anno 2015, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014” si applicano, con le medesime modalità, le disposizioni di cui al DM 24/09/2014.

Pertanto, anche per il 2015 imprese e lavoratori autonomi che vantano crediti:

  • per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
  • nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato,
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,

possono compensare gli stessi con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 31/12/2014, purché la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

DISPOSIZIONI GENERALI
Come disposto dall’art. 28-quater del DPR 602/73 i soggetti che vantano crediti:

  • per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali,
  • nei confronti di Stato, Regioni, Enti locali ed Enti del SSN che non risultino commissariati ovvero sottoposti a piani di rientro del deficit sanitario,
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,

possono compensare i relativi importi (in tutto o in parte) con le somme iscritte a ruolo.

Al riguardo, si fa presente che:

DM 24/09/2014 ha individuato le modalità di compensazione, nel 2014, delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31/03/2014, in conformità con l’ art. 28-quater DPR 602/73;
DM 13/07/2015 ha prorogato tale possibilità al 2015 riproponendo quanto contenuto nel citato DM 24/09/2014. Per effetto di tale proroga gli interessati potranno compensare gli importi iscritti a ruolo fino allo scorso 31/12/2014.

Tuttavia, la recente disposizione, pur riproponendo l’utilizzo in compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti vantati nei confronti della P.A., presenta un campo di applicazione più ristretto.
La compensazione, infatti, è ammessa solo se la somma iscritta a ruolo è pari o inferiore al credito vantato; pertanto, è consentito l’utilizzo del credito verso la P.A. solo se con lo stesso è possibile pagare interamente le somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.

Ai fini della compensazione, è necessario che il creditore acquisisca dal debitore una apposita certificazione attestante l’ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.

Nota: l’art. 28-quinquies DPR 602/73, introdotto dal DL 35/2013, le cui modalità attuative sono state emanate con il DM 14/01/2014, riconosce la possibilità di compensare i crediti certificati con le somme dovute in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, ecc.).

PASSAGGI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO
1. ACCREDITAMENTO ALLA PIATTAFORMA
I creditori che intendono presentare l’istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso la P.A. devono accreditarsi all’interno della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) disponibile sul sito Internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it, comunicando i propri dati personali e l’indirizzo PEC a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili all’utilizzo della Piattaforma.

Sul punto, il MEF ha precisato che per ottenere le credenziali di accesso alla Piattaforma:

Società/impresa individualepuò operare direttamente il titolare o un suo delegato;

SOGGETTO CREDITORE ACCREDITAMENTO
Persona fisica (ad es. professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento.

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Una volta ottenuto l’accreditamento, l’interessato, utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma, compila ed inoltra l’istanza di certificazione; si tratta, in particolare, di un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che va completato con l’indicazione:

  • della P.A. nei confronti della quale si  intende chiedere la certificazione,
  • del dettaglio delle fatture emesse (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito.

La certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità:

  • dagli Enti locali commissariati per infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare,
  • dagli Enti del SSN sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito.

Inoltre, non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:

  • Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale,
  • Enti ed Organismi di diritto privato,
  • Enti pubblici economici,
  • società a partecipazione pubblica.

3. ITER DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Entro 30 giorni dal ricevimento della istanza l’Ente pubblico è tenuto a certificare l’ammontare, la liquidità ed esigibilità del credito, ovvero a rilevarne l’insussistenza/inesigibilità (totale o parziale).
Nel certificato è inoltre indicata la data prevista per il pagamento del credito.
Qualora il creditore, entro i suddetti 30 giorni, non riceva dalla P.A. debitrice la certificazione richiesta, può presentare l’istanza di nomina di un “commissario ad acta” (che dovrà essere nominato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta).
Il commissario ad acta o la stessa P.A. provvedono, dopo una fase di verifica, a certificare al creditore tramite PEC che il credito è alternativamente:

  • certo, liquido ed esigibile,
  • insussistente/inesigibile (anche parzialmente).

Nota: i crediti non si prescrivono e pertanto la relativa istanza può essere presentata “in qualsiasi momento”.  Se la P.A. vanta dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Come specificato nella “Raccolta guide utente creditore”, l’istanza di certificazione può essere presentata solo “per i crediti relativi a fatture già presenti nel sistema”. I creditori possono comunicare i dati delle fatture emesse entro il 30/06/2014 e di quelle emesse dal 01/07/2014.

Fatture emesse entro il 30/06/2014La comunicazione dei dati relativi alle fatture non pagate va effettuata dalla P.A. Tuttavia, qualora la stessa non provveda, al fine di evitare l’impossibilità di proporre l’istanza di certificazione riferita a detti crediti, al creditore è consentito inserire direttamente nella Piattaforma i dati di tali fatture.

Fatture emesse dal 01/07/2014
  • Cartacee: il creditore provvede all’invio alla PA e all’inserimento delle relative informazioni nella Piattaforma.
  • Elettroniche: i relativi dati sono acquisiti automaticamente tramite SDI.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO CERTIFICATO
Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in compensazione con debiti:

  • relativi a somme iscritte in ruoli notificati entro il 31/12/2014,
  • di importo pari o inferiore al credito certificato.

Ai fini della compensazione il creditore presenta la certificazione all’Agente della riscossione; quest’ultimo, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione; in particolare:

  • il creditore deve recarsi presso l’Agente della riscossione munito della copia cartacea della certificazione ovvero dei codici relativi alla certificazione che intende compensare, denominati “numero progressivo della certificazione” e “codice di controllo”;
  • l’Agente, verificato lo stato e la disponibilità del credito, provvede a registrare sul sistema PCC l’avvenuta operazione di compensazione effettuata.

Il sistema invia automaticamente le notifiche all’interessato, il quale potrà, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

Nota: per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in esame, risultano applicabili le modalità di compensazione di cui ai DDMM 25/06/2012 e 19/10/2012, fermo restando l’importo massimo compensabile pari a € 700.000.

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