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Sgravio sulle assunzioni: i nuovi chiarimenti dell'INPS

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La Legge n. 190 del 23.12.2014 ha introdotto uno sgravio contributivo sulle assunzioni operate nel corso del 2015 e fino al prossimo 31.12.2015. I datori di lavoro che hanno assunto o assumeranno entro tale termine personale a tempo indeterminato, possono richiedere un’incentivo per i primi 36 mesi dall’assunzione, fino ad un massimale annuo di 8.060 euro.

Cumulabilità

Con messaggio n. 6533 del 23.10.2015, l’INPS ha fornito alcune nuove precisazioni in riferimento alla cumulabilità del beneficio con l’agevolazione prevista a favore dei datori di lavoro agricolo delle zone montane o svantaggiate di cui all’articolo 9 legge n. 67/1988, precisando che l’agevolazione di cui alla legge n. 190/2014 non è cumulabile con quella prevista dalla legge n. 67/88.

L’agevolazione

Per i datori di lavoro privati non agricoli è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Per i lavoratori agricoli, invece, viene stabilito che l’agevolazione si applica nel rispetto delle diverse condizioni individuate dal comma 119 dell’art. 1 legge n. 190/2014.

Condizione per l’applicazione dello sgravio

Non si applica ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti e nel rispetto di alcune previsioni antielusive. Per il settore agricolo, non si applica ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato nel 2014 oppure a tempo determinato per un numero di giorni almeno pari a 250.

È stata inoltre disposta l’abrogazione della precedente agevolazione a favore delle assunzioni di lavoratori disoccupati prevista all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Rapporti ammessi

Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti assunti con contratti di apprendistato (che possono beneficiare di un’analoga agevolazione), con contratto di lavoro domestico e con contratto di lavoro intermittente (anche nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato con indennità di disponibilità).

Secondo quanto chiarito dall’INPS rientrano, invece, nell’ambito di applicazione il lavoro ripartito, qualora entrambi i lavoratori coobbligati possiedano i requisiti richiesti dalla legge.

Nonostante le peculiarità che contraddistinguono la categoria, inoltre, si devono considerare ammessi all’agevolazione:

  • il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato;
  • i lavoratori a tempo indeterminato il cui contratto di lavoro è attuazione di un vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo somministrazione.

RAPPORTI AMMESSI ED ESCLUSI (CHIARIMENTI INPS)

    Apprendistato                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Il datore di lavoro non può accedere all’agevolazione qualora assuma il lavoratore con contratto di apprendistato. Pur trattandosi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’istituto fruisce già di una specifica agevolazione contributiva, non cumulabile con quella in commento. Si deve segnalare, inoltre, che l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore che rivestiva la qualifica di apprendista nei sei mesi precedenti all’assunzione non può essere soggetta all’agevolazione: trattandosi di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto di apprendistato preclude l’applicazione dell’agevolazione.
Assunzione part time Nel caso di assunzione di lavoratore a tempo indeterminato parziale, il datore di lavoro può fruire dell’agevolazione stante il fatto che il massimale deve essere riproporzionato all’orario del lavoratore.
Lavoratori a chiamata L’INPS ha precisato che visto il carattere saltuario e discontinuo che caratterizza il lavoro a chiamata, il rapporto di lavoro non può fruire dell’agevolazione, anche qualora venga stipulato un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con indennità di disponibilità. Al contrario, qualora il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore intermittente ed intenda assumerlo con contratto di lavoro a tempo indeterminato (inteso non intermittente), il precedente rapporto non preclude l’applicazione dell’agevolazione. Quindi, se ho alle dipendenze un lavoratore intermittente a tempo indeterminato e decido di assumerlo a tempo indeterminato nel periodo 2015, posso accedere all’agevolazione.
Trasformazione In riferimento alla trasformazione di un precedente rapporto a termine, si segnala che l’INPS ha colmato la lacuna lasciata dal legislatore ammettendo all’agevolazione anche le trasformazioni del rapporto a tempo indeterminato. Quindi, il datore di lavoro che ha alle dipendenze un lavoratore a termine e decide di assumerlo nel corso del 2015 tramite trasformazione a tempo indeterminato può accedere all’agevolazione.
Assunzione e obbligo In riferimento alle assunzioni avvenute in presenza di un preesistente obbligo si deve specificare che nonostante la riforma del lavoro ritenga l’ipotesi non ammissibile ad incentivi, l’INPS ha ritenuto di poter ammettere anche tale ipotesi proprio per favorire nel maggior grado possibile l’assunzione del lavoratore con un rapporto stabile. Quindi, in deroga alle ordinarie disposizioni di legge il datore di lavoro gravato dall’obbligo di assumere, può beneficiare in ogni caso dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità.
Somministrazione L’assunzione a scopo di somministrazione può essere ammessa all’agevolazione, qualora sia operata a tempo indeterminato. Al contrario, l’assunzione diretta del dipendente dall’utilizzatore preclude l’applicazione dell’agevolazione qualora nei sei mesi precedenti il dipendente sia stato utilizzato nel corso di una somministrazione a tempo indeterminato. Quindi, l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.
Personale dirigente Secondo quanto stabilito dall’INPS, in assenza di una specifica preclusione in tal senso, e nonostante le ipotesi di recesso ad nutum previste in riferimento a tali lavoratori, l’agevolazione si può applicare anche in riferimento all’assunzione di personale dirigente.
Lavoro ripartito L’INPS ha ammesso all’agevolazione anche i contratti di lavoro ripartito a tempo indeterminato, anche se in tal caso i requisiti devono essere posseduti da entrambi i lavoratori interessati dal rapporto di lavoro ripartito.
Lavoro domestico L’INPS ho confermato che in riferimento al lavoro domestico non si può applicare l’agevolazione, così come previsto originariamente anche dalla legge n. 190/2014.

Anticipazioni

La bozza della legge di stabilità per il 2016 prevede la riproposizione dell’agevolativa sulle assunzioni con una riduzione del 40% su tutte le assunzioni a tempo indeterminato, per i primi 24 mesi di assunzione ed in ogni caso fino ad un importo annuale di 3.250 euro.

Possono essere agevolate tutte le assunzioni a tempo indeterminato, fatta eccezione dei lavoratori domestici e apprendisti e nelle ipotesi di: assunzione di lavoratore dipendente che risulta occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro; assunzione di dipendente precedentemente assunto anche tramite soggetti interposti.

Sono ammesse all’agevolazione anche le assunzioni effettuate nel settore agricolo con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno 2015

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