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SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO

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Il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione nei confronti degli illeciti commessi successivamente al 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo. Pertanto, alle condotte illecite iniziate e concluse prima del 24 settembre sarà applicato il regime sanzionatorio previgente mentre alle condotte illecite iniziate precedentemente e concluse successivamente al 24 settembre sarà applicato il nuovo regime sanzionatorio.

MAXISANZIONE PER IL LAVORO “NERO”

La nuova sanzione per l’ impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro va da €. 1.500 a €. 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (aumentata da €. 3.000 a €. 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno giorni e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro e da €. 6.000 a €. 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro).

Trova applicazione l’istituto della diffida (non applicabile in caso di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa nel qual caso le sanzioni sono aumentate del 20%) mentre viene eliminata la previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato, per un periodo successivo a quello “in nero” (c.d. maxisanzione affievolita).

Sul punto, si ricorda comunque che non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che antecedentemente all’accesso ispettivo od all’attivazione della conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente ed integralmente il rapporto di lavoro.

In merito alla procedura di diffida, che permette l’ applicazione della sanzione al minimo edittale, richiede, oltre agli adempimenti formali (LUL, lettera d’ assunzione, comunicazione al centro per l’ impiego, ecc.), i seguenti adempimenti:

  1. regolarizzazione del periodo irregolare ivi compreso il versamento dei relativi contributi;
  2. l’ assunzione del lavoratore a tempo indeterminato (anche part-time con riduzione di orario non superiore al 50%) oppure a tempo determinato della durata non inferiore a 3 mesi mentre è esclusa la possibilità di stipulare un contratto di lavoro intermittente;
  3. il pagamento della maxisanzione;
  4. il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 90 giorni di calendario.

Conseguentemente, in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi, qualunque ne sia la ragione (sembrerebbe anche per dimissioni volontarie del lavoratore), non potrà ritenersi adempiuta la diffida.

SANZIONI IN MATERIA DI LUL

  1. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa (“ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione”) o l’infedele registrazione (“scritturazioni dei dati diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle a 6.000 euro se si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi).
  2. La mancata o ritardata consegna del prospetto paga o di omissioni o inesattezze nelle registrazioni è punita con la sanzione amministrativa da €.150 a €.900 euro (aumentata da €.600 a €.3.600 se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi e da €.1.200 a €.7.200 se si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi).

In relazione alle due sopraccitate sanzioni, si ritiene opportuno evidenziare che laddove il datore di lavoro adempia alla consegna del prospetto paga tramite la consegna del LUL troverà applicazione esclusivamente la sanzione di cui al punto 1).

Diversamente, ove lo stesso ometta di consegnare copia del LUL all’ atto della corresponsione della retribuzione, troverà applicazione sia la sanzione di cui al punto 1) che quella di cui al punto 2).

 
 

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