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Commercio on line

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CODICI ATECO
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet.

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO

Recepimento della disciplina comunitaria

Il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in vigore dal 14 maggio 2003, ha attuato la direttiva comunitaria (2000/31/CE) relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno. Il provvedimento è diretto a promuovere in particolare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico.

La disciplina non si applica:

  • ai rapporti fra contribuenti e amministrazione finanziaria connessi con l’applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell’informazione ed in particolare del commercio elettronico;
  • alle questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;
  • alle intese restrittive della concorrenza;
  • alle prestazioni di servizi della società dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
  • alle attività dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e – specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;
  • alla rappresentanza e la difesa processuali;
  • ai giochi d’azzardo, dove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli latri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l’elemento aleatorio è prevalente.

Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali di armamento.

Commercio elettronico Business-toBusiness

Nel caso in cui l’azienda voglia avviare un’attività di questo tipo e la vendita sia rivolta esclusivamente nei confronti di altri operatori, allora, la fattispecie si può inquadrare all’interno del commercio all’ingrosso.

Commercio elettronico Business-toConsumer

Tale tipologia di e-commerce può essere assimilato al commercio al dettaglio. Il commercio elettronico ove sia rivolto nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetto alla disciplina prevista nell’articolo 18 del D.Lgs. n. 114/1998 che si occupa della vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (tra i quali può rientrare certamente la Rete).

2. REQUISITI

E’ richiesto il requisito dell’onorabilità e se l’attività è dedita alla vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, anche il requisito della professionalità.

3. ITER PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Cosa Quando Come A chi rivolgersi
SCIA All’avvio dell’attività ComUnica  SUAP
Iscrizione Registro Imprese Entro 30 Giorni
 
 CCIAA
Apertura Partita IVA Agenzia delle Entrate
Iscrizione INPS Inps

4. ASPETTI SPECIFICI

Aste on line

Il Ministero delle attività produttive con la circolare n. 3547/C del 17 giugno 2002 ha emanato un vademecum per l’esercizio delle aste online. I più importanti aspetti oggetto di chiarimento sono i seguenti:

  • i soggetti che organizzano aste online devono presentare all’interno del sito tutte le informazioni necessarie per la loro identificazione;
  • il banditore d’asta è obbligato a identificare i soggetti che intendono partecipare alle aste online;
  • venditori ed acquirenti devono conoscere con esattezza le modalità di partecipazione alle vendite online;
  • il banditore d’asta deve dare tutte le informazioni sul bene come, per esempio, marca, modello numero di serie, nuovo, usato, ecc.;
  • per garantire la regolarità delle gare il banditore deve evitare che i partecipanti all’asta alterino in qualsiasi modo la competizione;
  • il banditore deve applicare tutte le misure utili a rendere sicuro il sito;
  • devono essere previste idonee misure per risolvere le eventuali controversie che dovessero verificarsi in sede di aggiudicazione dell’asta.

Vendita on line di auto usate

Il Ministero dell’interno, dipartimento per la pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013 ha chiarito che è legittimo il commercio online di autovetture usate, anche perché di fatto, non si tratta che di attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici. Ciò in quanto, materialmente, la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi online, poiché la trascrizione al Pra impone che l’atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l’incontro fisico dell’acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto.

Regime speciale IVA

Si applica il regime speciale Iva previsto dall’articolo 74-quinquies D.P.R. n. 633/1972.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ultimo aggiornamento 28 novembre 2015

2 Commenti

  1. Caro collega ti scrivo per sapere se esiste un modo per bypassare la disposizione interna del Ministero dell’interno, dipartimento per la pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale sulla obbligatorietà della tenuta di un deposito nel caso di vendita on-line di auto usate. La legge non parla della necessità di avere un deposito e quindi un’autorimessa ma nel momento in cui si presenta la denuncia di inizio attività per compravendita cose antiche e usate (art. 126 tulps) gli uffici della Questura richiedono l’indicazione del sito dove vanno depositate le auto.
    Carmelo Franzo’ – Siracusa-

    • Gent.mo collega, nei giorni scorsi ho presentato una pratica per la rivendita on line di auto, le cui istruzioni richiedevano l’indicazione della sola sede dell’attività.

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