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Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

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Il testo del disegno di Legge di Stabilità 2016 approvato dal Consiglio dei Ministri prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni societarie (qualificate e non qualificate) non quotate nei mercati regolamentati.

I terreni e le partecipazioni devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2016 e la rivalutazione deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2016 con la presentazione della perizia giurata di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali (sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3% annuo).

L’imposta sostitutiva sarà pari all’8% e riguarderà la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.

La ratio della rivalutazione è di rendere appetibile la vendita dei beni rivalutati riducendo il valore della plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, ai sensi della disciplina relativa alla plusvalenza sui redditi diversi, contenuta nell’attuale art. 67 del D.P.R. n. 917/1986. L’affrancamento, sarà conveniente anche per i contribuenti che già in passato si sono avvalsi della misura.

Le disposizioni prevedono che la rivalutazione è applicabile ai terreni edificabili e a quelli a destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016 non nell’ambito di imprese commerciali e non deve necessariamente coinvolgere tutti i terreni di un soggetto, ma può avere ad oggetto solo quelli per i quali è riscontrabile una effettiva convenienza in quanto, ad esempio, si intende procedere alla relativa cessione nel breve periodo.

Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che, a seguito della cessione, realizzerebbero un reddito diverso con esclusione quindi dei redditi d’impresa, pertanto:

  • le persone fisiche residenti in Italia;
  • le società semplici ed equiparate residenti;
  • gli enti non commerciali residenti;
  • i soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.

Il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nello stesso termine del 30 giugno 2016, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.

I professionisti abilitati sono:

  • commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati;
  • ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola.

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