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LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

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L’Inps con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 ha fornito le istruzioni operative in ambito previdenziale per una corretta applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Anche se la circolare è giunta dopo oltre due mesi dall’entrata in vigore della norma, l’Inps non ha fornito i necessari chiarimenti su aspetti nevralgici del provvedimento lasciando professionisti e imprese ancora nella incertezza.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Destinatari e causali di intervento

Entrando nel dettaglio della CIGO si segnala che restano sostanzialmente immutate le categorie di aziende rientranti nel suo campo di applicazione e le causali d’accesso (artt. 10 e 11): deve trattarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’azienda o ai lavoratori, comprese le intemperie stagionali, oppure a situazioni temporanee di mercato.

Beneficiari

In materia di requisiti (art.1) diventa determinante l’anzianità aziendale; i lavoratori devono possedere un’anzianità, alla data di presentazione della domanda, di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale si richiede il trattamento. La locuzione utilizzata dal legislatore delegato “effettivo lavoro” parrebbe essere ben più stringente di quanto riportato nella previgente disposizione normativa riferita alla integrazione straordinaria (art. 8 c. 3 D.L. n. 86/88 conv. in L. n. 160/88) che indicava quale parametro l’“anzianità lavorativa”.

Secondo il Ministero del Lavoro per giornate di “effettivo lavoro” devono intendersi le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (circolare 24/2015).

Misura

Sulla misura del trattamento di integrazione salariale non si segnalano novità rispetto alla normativa previgente: l’importo della prestazione rimane pari all’80% della retribuzione globale spettante, con un massimale mensile rivalutato annualmente. L’importo del trattamento di cui sopra non può superare per l’anno 2015 gli 8 importi massimi mensili, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

  1. euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
  2. euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

Relativamente al settore edile si applicano i seguenti massimali:

  1. euro 1.166,05 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
  2. euro 1.401,49 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

Durata

In tema di durata dell’integrazione salariale ordinaria il decreto legislativo in commento abroga espressamente, a decorrere dal 24 settembre 2015, l’art. 6 della L. n. 164/1975 sostituendolo integralmente con il nuovo articolo 12. Tale articolo indica che la richiesta può prevedere un periodo massimo di 13 settimane consecutive prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane per ogni unità produttiva. Se la fruizione delle 52 settimane avviene consecutivamente una nuova domanda di CIGO può essere presentata, per la medesima unità produttiva, solo quando sia decorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Qualora i periodi richiesti non siano continuativi il periodo massimo di 52 settimane viene calcolato considerando il biennio mobile.

Sul punto si registrano due novità che l’Inps nella circolare n.197 non menziona, una di tipo formale e l’altra di tipo sostanziale:

  • sul piano formale, i limiti di durata seppure in continuità con il passato, sono espressi in settimane e non più in mesi (in precedenza erano tre mesi e 12 mesi);
  • sul piano sostanziale, il limite di 13 settimane può essere prorogato fino il raggiungimento del limite di 52 settimane senza la necessità di dimostrare, come in passato, “casi eccezionali”.

Fatto salvo il limite delle 13 settimane consecutive prorogabili fino a 52, le ulteriori condizioni non si applicano agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (tranne quelli richiesti dalle imprese edili).

Novità rilevante è invece contenuta nel comma 5 dell’articolo in esame, laddove si precisa, sempre in materia di CIGO, che il numero massimo di ore autorizzabili sia pari ad un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile prendendo a riferimento tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. Appare evidente che il numero massimo di ore integrabili si riduce notevolmente, anche se questa limitazione è in parte mitigata dal calcolo delle ore effettuato sulla totalità dei lavoratori e sulle ore lavorabili nel biennio mobile. La durata del singolo trattamento deve oggi, necessariamente, essere sommata agli altri eventuali interventi richiesti.

Pertanto, per determinare l’utilizzo massimo complessivo, occorre richiamare quanto previsto in tema di durata dall’art. 4 del decreto in esame. Le disposizioni generali applicabili in modo trasversale introducono importanti novità con riferimento alla durata massima complessiva delle integrazioni salariali (CIGO e CIGS). Per ciascuna unità produttiva infatti la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale non può superare la durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, durata che aumenta a 30 mesi nei settori edile e lapideo, in considerazione della loro specificità.

Va osservato che, ai fini del conteggio, i periodi di CIGS con causale contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, contano per la metà. Infine si precisa che non concorrono al raggiungimento del limite complessivo nel quinquennio i periodi di integrazione salariali fruiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto3. In pratica il datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione di entrambe le forme di sostegno, potrebbe usufruire ad esempio di 12 mesi di CIGO e di 24 mesi di CDS oppure di 12 mesi CIGS e 24 mesi di CDS o ancora 12 mesi di CIGO; oppure di 12 mesi di CIGO, 6 di CIGS e 12 di CDS. È utile precisare che non potrà aver luogo il trattamento straordinario per unità produttive per le quali si sia richiesto, per il medesimo periodo e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento ordinario.

Elemento importante ai fini della fruizione della cassa integrazione riguarda l’unità produttiva.

A tal fine la circolare n.197 richiama la giurisprudenza in termini di nozione dell’ unità produttiva che possiede il requisito dell’autonomia funzionale (Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881).

Sotto il profilo procedurale l’Inps introduce un nuovo obbligo a carico dei datori di lavoro. Occorrerà infatti comunicare i dati identificativi dell’unità produttiva seguendo le procedure telematiche previste dall’istituto che assegnerà un apposito numero progressivo. Tale numero dovrà essere indicato nella denuncia UniEmens. La circolare n.197 rinvia ad un successivo messaggio ulteriori istruzioni anche ai fini della esposizione sia nelle denunce mensili che nelle domande di concessione CIGO.

Procedimento

In merito alla domanda di accesso alla CIGO (art.14 e art.15) rimane invariato l’iter procedurale, che inizia con la comunicazione effettuata dal datore di lavoro alle RSA o RSU e alle associazioni sindacali.

Si riducono invece notevolmente i tempi per la trasmissione telematica all’INPS della domanda di concessione: precedentemente l’invio andava effettuato entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di orario; nella nuova formulazione la trasmissione va effettuata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indicando (dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del periodo è sempre il primo giorno successivo all’evento), oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati (non più solo il numero) e le ore richieste nonché il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale e per unità produttiva interessata. I dati dovranno essere forniti all’istituto previdenziale con modalità telematiche (tramite i servizi on-line del sito Inps) predisponendo, in questa fase iniziale, un file in formato CSV contenente i dati sopra richiamati.

È da evidenziare come la scadenza del termine di presentazione riguardi tutte le causali di CIGO comprese quindi anche quelle per intemperie stagionali. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Come in precedenza l’omessa o tardiva presentazione della domanda che cagioni agli interessati la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, obbliga l’impresa a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Va da sé che la nuova modalità di presentazione dell’istanza di ammissione, e quindi i nuovi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del provvedimento ovvero 24 settembre 2015. Ciò, nella pratica, determina che per gli eventi di riduzione o sospensione verificatisi a decorrere da quella data si seguiranno le nuove disposizioni, mentre le domande per gli eventi precedenti saranno presentate con le consuete modalità previste dalla previgente normativa.

È però innegabile che l’accorciamento dei termini di presentazione può generare non poche difficoltà soprattutto per i datori di lavoro del settore dell’edilizia che potrebbero trovarsi, salve semplificazioni dell’ultima ora introdotte però dalla prassi amministrativa, a dover inoltrare anche più di una richiesta nel medesimo mese.

In tema di concessione (art.16) si segnala poi che vengono abolite, a far data dal 1° gennaio 2016, le Commissioni Provinciali istituite presso le sedi INPS; i trattamenti saranno quindi autorizzati direttamente dall’istituto in via amministrativa. Si attende apposito decreto ministeriale che definirà i criteri di esame delle domande di concessione.

Conguaglio e rimborso

Sul fronte delle modalità di erogazione delle prestazione e di rimborso delle stesse (art. 7) si ricorda che l’integrazione è corrisposta dal datore di lavoro per conto dell’Inps alla fine di ogni periodo di paga. Il conguaglio o la richiesta di rimborso nei confronti dell’istituto devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

Contribuzione

Una delle novità più importanti, contenuta nel capo I ed applicabile a CIGO e CIGS (inclusi CDS), è rappresentata dalla revisione al rialzo del contributo addizionale sull’utilizzo degli ammortizzatori (art.5) a decorrere dal 24 settembre 2015. La logica alla base dell’aumento contributivo (che come vedremo si realizza anche tramite un significativo incremento della base di calcolo), va nella direzione di aumentare il costo per coloro che utilizzano effettivamente la prestazione rispetto alla generalità dei datori di lavoro che potenzialmente possono averne diritto.

In particolare, viene introdotto un meccanismo di bonus/malus correlato al maggior ricorso agli ammortizzatori: si prevede un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa sino a un anno di utilizzo (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) nel quinquennio mobile, aumentato al 12% sino a due anni e al 15% sino a tre, non dovuto nel caso di eventi oggettivamente non evitabili nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale e da aziende che ricorrono ai trattamenti di cui art. 7, c. 10 ter, D.L. n. 20/05/1993, n. 148 conv. in Legge n. 236/1993.

Sono altresì escluse le aziende in procedura concorsuale che, a decorrere dal 1/01/2016, possono accedere a trattamenti di CIGS la quale sarà disposta solo nel caso di esercizio provvisorio d’impresa e per le ordinarie causali.

Si evidenzia che il contributo addizionale non si versa più sull’integrazione salariale anticipata e conguagliata bensì sulla retribuzione globale persa dal lavoratore. L’incremento progressivo del contributo addizionale viene controbilanciato per la CIGO (si ricorda infatti che la CIGS è strutturalmente a carico della fiscalità generale) con una riduzione generalizzata, a decorrere dal mese di settembre, indipendentemente dall’utilizzo della cassa, del contributo ordinario pagato per ogni lavoratore: l’aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese passerà infatti dall’1,90% all’1,70% della retribuzione, per le imprese fino a 50 dipendenti, dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50, dal 5,20% al 4,70% per il settore edile e dal 3,70% al 3,30% per gli operai dell’industria e dell’artigianato lapidei (art. 13). Sino ad oggi il ricorso alla cassa integrazione ordinaria ha comportato costi contenuti per le aziende utilizzatrici (il contributo addizionale era infatti limitato al 4% per le imprese fino a 50 dipendenti; 8% per quelle sopra i 50, e soprattutto era calcolato sulla base della integrazione fruita), che talvolta vi hanno fatto ricorso dimenticando la vera ratio di tale strumento. Le nuove diposizioni paiono volte a responsabilizzare maggiormente le imprese, disincentivando di fatto il ricorso agli ammortizzatori, o almeno contenendoli temporalmente. Parimenti viene alleggerito il carico contributivo corrente per le imprese “virtuose” che vi ricorrono solo occasionalmente.

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