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Limite all’utilizzo del denaro contante e obbligo di POS

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La legge di stabilità 2016 prevede l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante e l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.


Nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

Cambiavalute

Il limite di 2.999,99 euro vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 141/2010 (cambiavalute), in relazione alla quale era fissata la soglia di 2.499,99 euro.

Money transfer

Viene lasciata, invece, a 999,99 euro la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. “money transfer”).

Assegni, vaglia postali e cambiari e saldo dei libretti di deposito al portatore

Viene lasciato, invece, immutato, a 1.000,00 euro, l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Canoni di locazione e settore dell’autotrasporto

Viene prevista, inoltre, l’abrogazione:

  • dell’art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 convertito, ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludevano l’uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti con­trattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore;
  • dell’art. 32-bis 4 del DL 133/2014 convertito, ai sensi del quale, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti do­vevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al DLgs. 286/2005, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni di tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni dell’art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale i destinatari del DLgs. “antiriciclaggio” che, nell’esercizio della propria attività professionale, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni, tra le altre, in tema di limiti all’utilizzo del denaro contante, ne riferiscono entro trenta giorni alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81.

Anche in tali casi, quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall’1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.

Professionisti e pos

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche pro­fes­sio­nali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.

La legge di stabilità 2016:

  • impone ai suddetti soggetti – e, quindi, anche ai professionisti – l’accettazione dei paga­menti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
  • sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisa che i DM attuativi do­vranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l’importo delle relative sanzioni amministrative pecu­nia­rie. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potreb­be intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).

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