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Ravvedimento più leggero

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Sanzioni e interessi legali ridotti per rimediare a errori od omissioni di pagamento.

Interessi

Dal 2016, il ravvedimento diventa più leggero, ovvero costa meno rimediare a dimenticanze oppure omissioni di pagamento delle imposte, in quanto il Fisco riduce le sanzioni e gli interessi legali in caso di ravvedimento, che dal 2016 scendono allo 0,20% annuo, rispetto allo 0,50% vigente fino al 31 dicembre 2015.

Sanzione

Dal 2016, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento (nuovo periodo inserito nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997).
In pratica, dal 2016, con il ravvedimento, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell’1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33%).
Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dello 0,20% dal 1° gennaio 2016.

Adesione agli accertamenti del fisco

Una delle modifiche più rilevanti ha interessato le modalità di versamento e gli adempimenti successivi in caso di adesione agli accertamenti dell’ufficio e di definizione agevolata delle sanzioni nel caso di omessa impugnazione dell’accertamento o avviso di liquidazione.
Le principali novità del nuovo articolo 8 del decreto legislativo 218/1997, che ha integralmente sostituito il precedente, in materia di accertamento con adesione sono:
  • il numero massimo delle rate trimestrali, elevato da 12 a 16, se le somme dovute superano i 50mila euro;
  • l’importo massimo rateabile che passa da 51.645,69 a 50mila euro;
  • l’unificazione del termine di scadenza delle rate successive alla prima da versare “entro l’ltimo giorno di ciascun trimestre”;
  • la decorrenza degli interessi dovuti sull’importo delle rate successive alla prima, calcolati «dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata».

In tema di riscossione, l’articolo 3 del decreto legislativo 159/2015 ha introdotto il nuovo articolo 15-ter nel Dpr 602/1973, che ha per titolo «Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate». In particolare, viene disciplinato il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di rateazione a seguito di accertamento con adesione, ex articolo 8, decreto legislativo 218/1997.

A questo fine, la sanzione del 30% applicabile in caso di decadenza dalla rateazione, non è più applicata in misura doppia, ma aumentata della metà.

Questo significa che la sanzione, in caso di decadenza della rateazione, sarà ridotta dal 60% al 45 per cento.

Lieve inadempimento

La rateazione è comunque salva in caso di lieve inadempimento, come disposto dal comma 3 del nuovo articolo 15-ter, del Dpr 602/1973.

Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Le stesse regole per lieve inadempimento si applicano anche al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute a seguito di definizione dell’accertamento con adesione, o al versamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (articolo 2, comma 2, decreto legislativo 462/1997) o a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni presentate (articolo 3, comma 1, decreto legislativo 462/1997).

Fonte: ilsole 24 ore

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