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Bonus assunzioni e casi di esclusione

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Lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato guadagna un anno ma diventa meno vantaggioso, l’agevolazione potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016 ma scende al 40% e nel limite di 3.250 euro all’anno per lavoratore, mentre la durata del beneficio non sarà più triennale ma biennale.

Vediamo i paletti da rispettare in base alle indicazione dell’Inps con le circolari 17/2015 e 178/2015.

Casi di esclusione

L’esonero non spetta:

  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
  • se il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria, anche in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai provvedimenti;
  • se l’assunzione di un lavoratore licenziato, nei sei mesi precedenti, avviene, da parte di un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con l’azienda che poi lo assume;
  • ai lavoratori «in nero» (circolare del ministero del Lavoro 26/2015). Infatti, gli ispettori dovranno verificare la regolarità contributiva e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali;
  • al lavoratore assunto che negli ultimi tre mesi del 2014 (per le assunzioni 2015) o negli ultimi tre mesi del 2015 (per le assunzioni 2016) abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a lui collegate in base all’articolo 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche se per interposta persona, al datore di lavoro stesso. Infatti l’azienda non può assumere con l’agevolazione un lavoratore che abbia già goduto dell’esonero contributivo;
  • se il lavoratore si dimette o comunque non supera il periodo di prova (Circolare Inps 178/2015);
L’esonero spetta:
  • ai lavoratori che nel corso dei dodici mesi precedenti hanno avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a sei mesi. Lo stesso discorso vale per i casi di trasformazione di un contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
  • a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, ricorda l’Inps, se il lavoratore assunto ha avuto, nel corso dei sei mesi precedenti, un contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Considerazioni analoghe valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato;
  • nel caso di assunzione di due lavoratori part-time, solo se la data di decorrenza dei rapporti di lavoro è la stessa. In caso di assunzioni differite l’azienda perderebbe, infatti, per il secondo rapporto, il requisito che legittima l’ammissione allo sgravio contributivo.
Fonte: ilsole24ore del 11 gennaio 2016

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