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Regime Forfettario 2016

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Il regime forfettario è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). Inizialmente, la sua introduzione avrebbe dovuto sostituire il regime fiscale di vantaggio o “vecchi minimi” (soggetto ad imposta sostitutiva del 5%) ma il Decreto Milleproroghe, reintrodusse, per chi avesse iniziato l’attività nel corso del 2015, la possibilità di scegliere tra nuovo “regime forfettario” e “regime di vantaggio”.

I due regimi prevedono più o meno le stesse condizioni di accesso, ma si differenziano per alcuni aspetti.

Descrizione Regime vantaggio Regime forfettario 2015
Aliquota sostitutiva 5%  15%
Soglia di ricavi annui 30.000 Differenziata a seconda del settore di attività
Determinazione del reddito Analitica Forfettaria
Regime contributivo Con minimali IVS Possibilità di non applicare i minimali IVS

Con la Legge di Stabilità 2016, è stato definitivamente soppresso il regime fiscale di vantaggio (contribuenti minimi), con la conseguenza che l’unico regime agevolato possibile ad oggi per chi inizia l’attività è quello forfettario.

Agevolazione

I contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 e che intraprendono un’attività “nuova” godono di un’imposta sostituiva più bassa rispetto a quella prevista ordinariamente.

Imposta sostituiva 

La legge di stabilità di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell’ipotesi di inizio di una nuova attività.

Requisiti

Per fruire di tale agevolazione è, infatti, necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l’esclusione dell’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
  • in caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica;
  • la spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5.000 euro lordi;
  • non può essere oltrepassata la soglia relativa all’acquisto di beni strumentali, fissata in 20.000 euro in un anno;
  • non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell’anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).
Elemento Limiti in euro
Fino al 31.12.2015 Dall’1.1.2016
Ricavi
e compensi
Da 15.000,00 a 40.000,00 in base al tipo di attività, nel periodo precedente Da 25.000,00 a 50.000,00 in base al tipo di attività,
nel periodo precedente
Spese per lavoro dipendente
e assimilato
Max 5.000,00 nel periodo precedente Identico
Beni strumentali Max 20.000,00 al lordo degli ammortamenti, nel periodo precedente Identico
Eventuali redditi di lavoro dipendente
o assimilato
Inferiori, nel periodo precedente, ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Verifica esclusa se:

  • il rapporto di lavoro è cessato;
  • o la somma dei redditi non eccede i 20.000,00
Limite eliminato e sostituito da nuova causa ostativa


Durata

Come sopra esposto la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% vale solo per i primi cinque anni. Per i soggetti che al termine del quinquennio agevolato con tassazione al 5% possederanno ancora i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi da 54 a 89) potranno continuare ad avvalersi del regime di favore transitando attraverso la tassazione al 15%.

Vantaggio fiscale 

La norma ha l’evidente finalità di favorire l’avvio di nuove iniziative produttive. Oltre, infatti, al beneficio legato all’imposta sostitutiva con aliquota del 5% (già presente nel “precedente” regime per l’imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011) si aggiunge la forfettizzazione dei costi e la riduzione dei contributi previdenziali. L’imposta sostitutiva sostituisce l’Irap, l’Irpef e le addizionali; l’attività non sarà soggetta ad Iva ed agli Studi di Settore, non vi è l’obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti), non sarà addebitata l’Iva e non si subisce la ritenuta d’acconto.

Regime dei minimi 

I contribuenti che hanno avviato un’attività prima del 2015 aderendo al “regime dei minimi” non possono fruire della nuova agevolazione per le “start up” prevista nel regime forfettario. Tali contribuenti per poter continuare a godere dell’imposta sostitutiva del 5% devono rimanere nel “regime dei minimi” fino alla sua naturale scadenza.

Forfettari “start up” dal 2015 

Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta, invece, per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

Minimi ante 2015 

Visto che tale disciplina transitoria è “limitata” ai soggetti che hanno iniziato l’attività come forfettari nel 2015, per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2015 aderendo al regime fiscale di vantaggio dei minimi la soluzione più vantaggiosa è quella di rimanere nel regime “dei minimi” fino alla sua naturale scadenza fruendo dell’imposta sostitutiva del 5%.

Attività escluse

Il contribuente che si avvale dei seguenti regimi speciali ai fini IVA non potrà optare per il regime forfettario:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
  • vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
  • agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991);
  • vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36, D.L. n. 41/1995);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Regime contributivo

La base imponibile per il calcolo dei contributi è data dal reddito “forfettario”. La legge di stabilità del 2016 reintroduce però il minimale contributivo con una riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti, per la quale bisognerà predisporre un’apposita domanda. Il contribuente che non presenta richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (senza cioè riduzione del 35%).

Dovrebbero ritornare le normali scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (pur se ridotto del 35%), per poi liquidare in sede di Modello UNICO/2017 la parte di contributi sul reddito eccedente il minimale. Sulla questione si attende un chiarimento da parte dell’Inps.

Per gli iscritti alla Gestione separata e per i professionisti iscritti alla cassa nulla cambia, infatti, per tali soggetti l’aliquota contributiva è confermata al 27,72% anche per il 2016 (aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata inps per il 2016). Aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Pertanto, anche per il 2016 (Modello Unico/2017), il soggetto che opera nel regime forfettario iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito “forfettario” l’aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito. La stessa cosa dicasi per gli iscritti alla cassa di appartenenza, i quali continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa.

Per il contribuente che nel 2015 ha fatto richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, per il 2016, dovrebbe trovare automatica applicazione il nuovo regime contributivo di favore previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

L’uscita dal regime contributivo agevolato contributivo

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.

La Circolare n. 29/2015 l’INPS individua tre casi di fuoriuscita: 1) venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio; 2) scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato; 3) comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime “fiscale” agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. Nell’ipotesi di cui al punto 1) e al punto 2, è chiarito che il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Il contribuente “forfettario”, nel 2015 ha chiesto ed ottenuto l’accesso al regime contributivo agevolato previsto dal comma 77 della Legge n. 190/2014. Lo stesso presenta nel 2016 domanda di uscita dal regime. In tale ipotesi, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal periodo d’imposta 2017. Nell’ipotesi di cui al punto 3) il regime contributivo ordinario sarà ripristinato in modo retroattivo con conseguente recupero dei contributi da parte dell’INPS. L’Agenzia delle Entrate nel 2017 comunica all’INPS che il contribuente (beneficiario del regime contributivo agevolato dal 2015) non ha mai avuto i requisiti per operare nel regime fiscale “forfettario”. In tal caso, l’INPS applicherà retroattivamente il regime contributivo ordinario dal periodo d’imposta 2015 con il recupero dei contributi dovuti. Come, anticipato, la Legge di Stabilità 2016 non interviene sul comma 82 della manovra 2015, per cui quanto appena esposto dovrebbe valere anche per il regime forfettario 2016.

regime forfettario limiti ricavi 2015

regime forfettario limite ricavi 2016

AGGIORNAMENTI DI TELEFISCO (29/01/2016)

Il regime forfettario di determinazione del reddito potrà essere applicato dal 2016 anche dai contribuenti che negli anni precedenti abbiano optato per un regime fiscale o contabile diverso. L’importante chiarimento è stato fornito dalla agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco 2016. Il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 è l’unico vigente dal 2016 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo iniziate da quest’anno.

Le Entrate sostengono che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016; si tratta infatti della misura dell’imposta sostituiva per le nuove attività, il periodo minimo di applicazione, la tassazione agevolata ora fissato per cinque anni anche nel regime forfetario. Per queste ragioni l’Agenzia sostiene che, per chi ha esercitato l’opzione anche mediante comportamenti concludenti, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto n. 442.

Possiamo quindi avere le seguenti situazioni:
1 – contribuente che ha iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi; questo contribuente può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l’imposta sostitutiva del 5%. Questo passaggio è comunque vantaggioso in quanto nel regime forfetario il reddito si determina con un coefficiente e quindi non rilevano i costi, i contributi previdenziali sono ridotti del 35% ed il regime si applica per l’intero anno anche in caso di superamento del limite di ricavi nel corso del periodo di imposta. Ha interesse a rimanere nel regime dei minimi chi è giovane, in quanto lo può mantenere fino al trentacinquesimo anno di età.
2 – contribuente che nel 2015 si è collocato in regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell’anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l’ammissione al regime semplificato. In questo caso l’opzione sarebbe vincolante per altri due anni ma il contribuente può transitare nel regime forfetario; in questo caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva.

Contribuzione previdenziale

Sotto il profilo contributivo, la riduzione dovrebbe applicarsi sia per la contribuzione dovuta sul reddito minimale sia per quella dovuta sul reddito eccedente.

I versamenti vanno eseguiti in acconto e saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I versamenti andranno effettuati trimestralmente (per la quota dovuta sul reddito minimale; verosimilmente già dal 2016, anche in ipotesi di richiesta del beneficio di non applicazione del minimale di reddito, valevole solo per il 2015) e in acconto e saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (sul reddito eccedente il minimale).

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31 Commenti

  1. Buongiorno, la ringrazio per le utili infomazioni. Le chiedo qualche chiarimento per i contributi Inps nel caso di ditta individuale (iscritta alla sez. commercianti).
    1. Cosa s’intende per riduzione del 35%? Che si paga il 35% in meno del minimale o si paga solo il 35% del minimale?
    2. Supponendo di non superare il reddito minimo e quindi pagando solo il 35%, si ha sempre diritto alla maternità? A quanto ammonta, supponendo sempre il reddito minimo?
    3. Qualora di superi il reddito minimo, quale aliquota bisogna pagare?
    4. Qualora di superi il reddito minimo, bisogna pagare la differenza sul minimale (non pagata grazie allo sconto del 35%)?
    Grazie mille,
    Roberta

  2. Buon giorno
    Mi sono iscritta l’anno scorso al regime dei minimi.
    E’ vero che uno dei motivi di uscita dal regime e’ la qualita’ di socio in societa’ di capitali!
    (Mi e’ stasto proposto di costituire una srls che NON avrebbe regimi fiscali agevolati).
    grazir

    • La qualità di socio di società di capitali (S.r.l. non trasparenti e S.p.a.) non è un fattore inibente all’ingresso e alla permanenza nel regime dei minimi.

  3. Buongiorno, articolo interessante complimenti.
    Io mi domandavo in caso si è in regime forf. 2016, nuova apertura di partita iva, l’inps è obbligatoria o facoltativa da pagare?
    Non sembra ma per un piccola attività che si deve avviare il primo anno è dura, specialmente in questo periodo di crisi.

    • L’Inps è obbligatoria, ma si può chiedere la riduzione del 35% (attenzione la richiesta scade il 28 febbraio).
      Saluti
      Giuseppe Russo

  4. Buongiorno,
    ma se si chiede la riduzione del 35% dei contributi, ai fini pensionistici cosa succede? la pensione sarà ridotta di conseguenza?
    In caso di scelta di riduzione, il calcolo di quanto e quando pagare lo fa l’inps e poi lo manda a casa? oppure il calcolo viende inserito nel cassetto previdenziale?
    Grazie

    • La circolare Inps n. 35 del 2016 chiarisce quanto da lei chiesto. In ogni caso nei prossimi giorni pubblicheremo un approfondimento. Giuseppe Russo

  5. Salve Dottor Russo ,un corrispettivo di commerciante nel regime forfettario , s intende che è un importo senza iva giusto ? Quindi x determinare la somma dei ricavi a fine anno vanno sommati tutti i corrispettivi senza scorporo perchè appunto vendono senza iva? Penso che sia come chi emette fattura in questo regime,,la emette senza iva . E di conseguenza il commerciante che vende a più aliquote ,essendo nel regime forfettario, nel registro nn deve dividere le aliquote perchè lui nn vende cn iva ,mette l importo unico a prescindere di cosa vende giusto? Vista la vostra professionalità ,ho pensato di chiedervi tali pareri

    • Il commerciante che si avvale del regime forfettario non applica l’iva e il suo reddito è determinato dalla somma dei corrispettivi (fatto salvo l’applicazione delle percentutali di redditività) senza alcuno scorporo e distinzione di aliquote Iva. Giuseppe Russo

  6. Buongiorno dottor Russo, ma se uno apre la partita iva dopo il 28 Febbraio non può più chieder la riduzione del 35% di inps?

  7. Buongiorno Dottore, sono il titolare di un negozio d’informatica, quest’anno avendo i requisiti sono entrato nel Regime Forfettario. A Marzo di quest’anno ho ampliato i miei servizi, offrendo i servizi di abbonamenti e ricariche telefoniche (Art. 74). Se non sbaglio queste operazioni fanno parte di Regimi Iva Speciali e sono escluse dal Regime Forfettario. Gentilmente vorrei sapere, se posso continuare ad effettuare queste operazioni per quest’anno? Incorro in qualche sanzione o non posso farlo? Nell’anno successivo automaticamente esco dal Regime Forfettario? E’ possibile uscire dal Regime Forfettario nell’anno in corso senza aspettare l’anno successivo? Grazie per il servizio che offrite.

    • Non vorrei sembrarle scortese, ma se lei è già titolare di partita iva vorrà dire che è seguito già da un collega, per cui, anche per una questione deontologica dovrebbe chiedere a lui. Grazie

  8. Buongiorno.
    Chiedo se possibile un chiarimento sul limite di reddito per rientrare nel regime forfettario.
    In diversi articoli ho trovato scritto che i professionisti accedono al regime forfettario con un reddito inferiore a 30.000 euro; questo anche in articoli riferiti agli amministratori di condominio, come lo sono io. Il codice ATECO, però, è il 683200 e nella tabella riportante i limiti di reddito il 68 prevede un limite massimo di euro 25.000. L’anno scorso ho avuto ricavi per quasi 26.000 euro, quindi ho dedotto di non poter usufruire del forfettario e ho emesso le prime fatture 2016 con l’IVA. Il mio comportamento è corretto? La ringrazio in anticipo per il suo suggerimento, sicuramente prezioso poiché ho sempre seguito in proprio la mia contabilità.

    • Si, il suo comportamento è corretto. Avendo superato i limiti dei ricavi (all. 4 Legge di Stabilità 2015) nel 2016 dovrà emettere fatture con applicazione dell’Iva.

      • La ringrazio per la velocità della sua risposta. Il dubbio mi era sorto perché in tutti gli articoli trovo scritto che i liberi professionisti hanno come limite di reddito € 30.000; anche in un articolo di aggiornamento riportato su un noto sito dedicato agli amministratori condominiali avevano indicato questo importo come limite di reddito per accedere al forfettario. In effetti siamo anche noi liberi professionisti, ma con codice della categoria 68, e questo comporta purtroppo un limite di reddito più basso e una maggiore percentuale di imponibile rispetto agli altri! Grazie ancora, buon lavoro.

  9. Salve!
    Sono titolare di P.IVA forfettaria agevolata 2016. Mi è stato detto da un CAF che per i primi tre anni di attività l’imposta è del 5% e che, insieme all’aliquota della Gestione Separata, è da applicare all’imponibile (differenza costi / ricavi) e che il coefficiente di redditività del 78% verrà applicato solo dopo i primi tre anni. Cioè che per i primi tre anni posso dedurre i costi di attività. E’ vero? Un altro CAF mi ha detto che il coefficiente si applica da subito.
    Grazie in anticipo!

    • Io credo che le sue richieste trovino esaustivamente risposta nel presente articolo. Se poi ha bisogno di opportuni chiarimenti mi scriva pure tramite l’area contatti. Saluti Giuseppe Russo

  10. Salve, vorrei iniziare un’attività di commercio di telefoni cellulari. Dovrei anche vendere ricariche telefoniche, posso optare per il regime forfettario? Grazie

    • Il contribuente che si avvale dei regimi speciali ai fini IVA non potrà optare per il regime forfettario. Rientra tra i regimi speciali l’art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 lett. d, che riguarda i servizi di telecomunicazione, fissa o mobile.
      Si ricorda che i quesiti possono essere posti tramite il nostro e-commerce http://www.elaboraonline.it/prodotto/consulenza-fiscale/
      Saluti
      Giuseppe Russo

  11. Buonasera, sono in assicuratrice titolare di partiva iva dal 2009 e faccio parte del regime dei minimi. L’anno scorso ho avuto la possibilità di ottenere la maternità pari all’80% del contratto nazionale ma Se dovessi passare al regime agevolato e dovessi riusufruirne di nuovo, percepirei la stessa cifra anche se verso il 35% in meno di contributi o no? Grazie

    • Per i liberi professionisti, che non hanno una retribuzione in senso stretto, il metodo di calcolo dell’indennità di maternità si trova all’articolo 70, commi 2 e 3: è pari all’80% dei cinque dodicesimi del reddito professionale annuo, dichiarato nel secondo anno precedente a quello del parto. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
      L’ indennità sarà comunque pari all’80% di 5/12 del reddito professionale prodotto nell’anno precedente, pertanto l’importo dell’indennità potrebbe subire una variazione.
      Saluti Daniela Mollo

  12. Non ho capito molto bene. Io lo scorso anno ho percepito circa € 5000 e sarebbe l’80% dei 5 mesi maternità. Quindi versando meno contributi quanti sarebbe la cifra? Grazie

  13. buongiono. Mia figlia sta aprendo partita IVA fofettaria . E’ chiaro il discorso INPS e tassazione agevolata al 5%. LA domanda riguarda il modello UNICO : non ha altri redditi solo le fatture , quindi le tasse che dovra’ pagare sono solamente il contributo INPS + la tassazione al 5% oppure ci saranno da applicare aanche gli scaglioni Irpef che nel suo caso sarebbe il 23% ?
    GRazie

    • Salvo che sua figlia non abbia redditi di altra natura, i proventi dall’attività commerciale, artigiana o professionale, con il regime forfettario, saranno soggetti esclusivamente all’imposta sostitutiva del 5% e al versamento del contributo Inps.

  14. Buongiorno. Sono una libera professionista con codice ATECO 683200, per il quale il limite di reddito per accedere al regime forfettario è stabilito in euro 25.000. L’anno scorso non li ho superati, per cui da quest’anno rientro in questo regime fiscale. Il mio problema riguarda una fattura emessa nei confronti di una ditta (quindi sostituto d’imposta) nel 2016, con IVA e ritenuta d’acconto, che però mi è stata pagata a gennaio 2017; naturalmente il pagante ha anche versato la ritenuta d’acconto, come esposta in fattura, per la quale mi sarà rilasciata la certificazione l’anno prossimo. Questo reddito sarà conteggiato sempre per cassa (2017, soggetto al forfettario)? E potrò recuperare la ritenuta d’acconto versata? La ringrazio in anticipo per il suo contributo; ho sempre gestito in proprio la mia attività e quindi il suo consiglio è importante.

    • Sul piano reddituale, per i soggetti esercenti arti e professioni, non si pongono particolari problemi nel passaggio dal regime semplificato a quello forfettario, applicandosi in ogni caso il principio di cassa. I compensi incassati nel periodo d’imposta 2017 (anno di entrata nel forfait), pertanto, concorrono a determinare la base imponibile su cui applicare la percentuale di redditività. Per quanto riguarda le fatture emesse nel 2016, ma non ancora incassate al termine dell’esercizio, il cliente sostituto di imposta non dovrà operare la ritenuta evidenziata nella fattura precedentemente emessa, come previsto dall’articolo 1, comma 67, legge 190/2014. A tal fine, il contribuente forfettario è tenuto a rilasciare un’apposita dichiarazione al proprio cliente. Nell’ipotesi in cui il pagamento fosse già avvenuto, la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i contribuenti forfettari useranno la stessa procedura già prevista per i minimi.

      • Grazie per la veloce riposta. Purtroppo sì, il pagamento è avvenuto a metà gennaio 2017 ed è stata applicata la ritenuta d’acconto, quindi seguirò le istruzioni della circolare n. 10/E del 2016.
        Seguendo il principio di cassa, suppongo che anche le spese fatturate nel 2016 ma pagate nel 2017 non siano più deducibili, poiché non potrò sottrarle dal reddito dell’anno scorso. E’ corretto? Grazie ancora!

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