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Comunicazione dati IVA relativa al 2015


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Con il Provvedimento del 15 gennaio 2016 – Pubblicato il 15/01/2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA.

Comunicazione dati iva 2016 - studiorussogiuseppe.it

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2015 i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel 2015:

  • non hanno effettuato operazioni imponibili;
  • ovvero non erano tenuti a effettuare le liquidazioni IVA periodiche.

Soggetti esclusi

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2015:

  • i contribuenti che, per l’anno 2015, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, non­­ché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effet­tuato soltanto operazioni esenti;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell’anno so­lare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, costi­tuito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
  • gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti IVA, salvo che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nel 2015;
  • i soggetti passivi d’imposta non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione, identifi­ca­ti in Italia mediante il rappresentante c.d. “leggero”, qualora abbiano effettuato, nel 2015, so­­lo ope­razioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamen­to dell’imposta;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le asso­ciazioni pro loco, che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito co­mu­ni­ta­rio, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domi­ci­lia­ti o residenti in Italia o in un altro Stato membro;
  • i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2015 entro il 29.2.2016, indi­pen­den­te­men­te dalla posizione (creditoria o debitoria) emer­gen­te dalla dichiarazione stessa; la presen­ta­zione della dichiarazione IVA entro il 29.2.2016 consente inoltre di poter compensare il credito IVA, per un importo annuo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 16.3.2016 (fermo restando l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti, se la com­pensazione del credito supera l’ammontare di 15.000,00 euro, ovvero di 50.000,00 euro per le start up innovative);
  • le persone fisiche che hanno realizzato, nel 2015, un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione annuale IVA;
  • le persone fisiche che, per il 2015, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’im­pren­ditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni previsto dall’art. 1 co. 54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pub­­­bli­ci che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sani­tarie locali;gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.

Modello da utilizzare

Il modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2015 continua ad essere quello appro­vato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011, già utilizzato per le annualità dal 2010 al 2014.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7765 sono però state approvate le nuove istruzioni per la com­pilazione del modello, al fine di tenere conto di sopravvenute novità normative.

Il modello per la comunicazione dati IVA, unitamente alle nuove istruzioni, è disponibile sul sito Internet:

  • dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
  • del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Modalità e termine di presentazione

La comunicazione dati IVA relativa al 2015 deve essere effettuata entro il 29.2.2016.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal contribuente;
  • oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

Abolizione dell’adempimento a partire dal 2017

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, come modificata dal DL 192/2014 conv. L. 11/2015, a decorrere dal periodo d’imposta 2016:

  • diventa obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell’anno successivo;
  • conseguentemente, viene abrogata la comunicazione dati IVA.

La comunicazione dati IVA non dovrà quindi più essere effettuata dall’anno 2017.

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