Home Fiscale e Tributario Agricoltura Credito di imposta per le reti di impresa in agricoltura

Credito di imposta per le reti di impresa in agricoltura

119
0

Il Legislatore, con l’articolo 3, comma 3, DL 91/2014 ha introdotto uno specifico credito di imposta atto a incentivare la creazione di reti di impresa nel comparto agricolo.

A tal fine, con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle relative domande relative alle spese sostenute nel periodo 14 marzo 2015 – 31 dicembre 2015, fissata tra il 20 e il 29 febbraio, il Mipaaf ha pubblicato alcune faq.

Preliminarmente viene precisato come possano accedere all’agevolazione solamente le reti costituite in forma di “rete contratto” in quanto l’articolo 2, comma 2, D.M. 13 gennaio 2015 richiede quale requisito imprescindibile l’indipendenza. Nel caso di costituzione di una rete soggetto verrebbe meno tale requisito in quanto i singoli retisti risulterebbero socio della rete.

Importante chiarimento è quello concernente i soggetti che fruiscono o per meglio possono fruire del bonus; infatti, viene precisato che beneficiarie del credito sono lesingole imprese retiste, con l’ulteriore conseguenza importante che alla rete potrannopartecipare anche imprese che non hanno i requisiti richiesti e che ovviamente non possono accedere all’agevolazione. Si ricorda come l’articolo 2, comma 1 del D.M. richiamato richiede che le imprese:

  1. producano prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  2. siano pmi come definite ai sensi del Regolamento (UE) n.641/2014 e producano prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I di cui al precedente punto.

In ragione di quanto detto, non è richiesto che la capofila sia operante obbligatoriamente nel settore agroalimentare.

Attenzione però che, se è vero che non tutti i retisti devono necessariamente fruire delcredito, lo possono fare solamente quelli che hanno realmente sostenuto i costi agevolati che lo originano.

Tali costi devono essere sostenuti e quindi le relative fatture devono essere state saldate;tuttavia, si deve rilevare come l’articolo 3, comma 5 del D.M. 13 gennaio 2015, ai fini dell’effettività del sostenimento, rimandi a quanto previsto all’articolo 109 Tuir, ai sensi del quale le prestazioni di servizio si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, mentre le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data di consegna per quelli mobili e all’atto per quelli immobili.

Sempre in riferimento alle spese ammesse nel calcolo, il Mipaaf riconosce quelle sostenuteanteriormente alla costituzione della rete, purché propedeutiche alla stessa.

Parimenti agevolabili sono i costi fatturati da un soggetto partner della rete non beneficiario del credito di imposta, a condizione che un soggetto della rete fatturi ad un altro soggetto della rete che presenta domanda di credito d’imposta. Se il bene o servizio acquistato è compreso nel programma comune di rete è possibile che ci sia il ribaltamento delle fatture da un soggetto non beneficiario ad uno beneficiario. La fatturazione deve essere regolare per quanto riguarda le scritture contabili ma non deve trattarsi di una partita di giro.

Per quanto attiene le tipologie di spese ammesse, sono tali quelle destinate a nuoviinvestimenti, compresi nel programma comune di rete, per la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di imprese già esistenti.

In merito ai costi del personale dipendente, viene chiarito che di prassi sono ammessi quelli riferiti a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca oggetto del progetto, con conseguente esclusione di quelli riconducibili al personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le relative spese sono calcolate in ragione delle ore lavorate dal personale impegnato nel progetto, valorizzate per il relativo “costo orario”. Il costo unitario è determinato, per ogni persona, dividendo il costo annuo lordo effettivo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti) per il numero di ore lavorative nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa, senza distinzione tra ore normali e ore straordinarie.

Le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, sono ammesse nel limite del loro valore di mercato.

Da ultimo, si segnala come sia sempre possibile presentare istanze per il medesimoinvestimento su altri bandi, l’unico limite di cui si deve tener conto è che il cumulo non superi il massimo del contributo possibile. Il dichiarante si impegna a informare il Mipaaf di qualunque variazione riguardante il rispetto dei limiti previsti dal cumulo ed attestati. Il Mipaaf, sulla base delle istanze, stila l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta, che poi potranno utilizzare il credito in compensazione con il modello F24.

Rispondi