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Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 disciplina e stabilisce modalità e termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra di beni e dei servizi resi a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE e degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro UE.

I soggetti passivi Iva che effettuano operazioni o acquisti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue devono presentare:

  • Mod. INTRA-1 per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72;
  • Mod. INTRA-2 per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/72.

L’art. 2 comma 1 del , prevede che ciascun elenco riepilogativo debba presentato con periodicità:

  • trimestrale, dai contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute),  un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • mensile, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare superiore a 50.000 euro.

La periodicità annuale non è più prevista.

Il successivo comma 4 prevede poi che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di euro 50.000 devono presentare l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata.

In merito alla periodicità di presentazione, gli elenchi vanno presentati:

  • in caso di periodicità mensile→ entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
  • in caso di periodicità trimestrale→ entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Come precisato poi anche nella C.M. 14/E/2010 il superamento o meno della soglia di 50.000 euro deve essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall’altro.

Nel caso di superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di cessioni o di acquisti.

Dunque, le singole categorie di operazioni relativi ai beni ed ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra categoria.

Quindi se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art. 2, comma 1, lett. a, DM 22.2.2010); potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.

I soggetti passivi che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro.

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