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Compravendita immobiliare prezzo dichiarato inferiore a quello corrisposto

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In tema di imposta di registro, con riguardo alla compravendita di immobile, la circostanza che i contraenti abbiano fatto riferimento, ai fini della dichiarazione del valore del bene, alla cosiddetta valutazione automatica, sulla base dei parametri di cui all’art. 52, quarto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986, se pone l’amministrazione nella condizione di non poter contestare tale valore, non esclude, invece, l’applicabilità di sanzioni ex art. 72 del citato decreto, ove la stessa amministrazione venga a conoscenza che è stato corrisposto, per l’atto di cui si tratta, un prezzo superiore al valore dichiarato.

É quanto precisato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 2092 del 03/02/2016, la quale specifica che, in presenza della c.d. valutazione automatica, se da un lato è ostativa al compimento da parte della pubblica amministrazione di attività di accertamento sulla congruità di quello che è il valore dichiarato dell’immobile, non è impeditiva a che la stessa P.A. possa attivarsi nel momento in cui venga a conoscenza del fatto che via sia stato parziale occultamento del prezzo (Cass. civ. sez. V 28 ottobre 2000, n. 14250).

L’ufficio erariale, in presenza della conoscenza dell’ulteriore dato contabile, è in grado di liquidare la maggiore imposta di registro (e, conseguenzialmente, delle maggiori imposte ipotecaria e catastale) dovuta quale conseguenza di un’accertata maggiore capacità contributiva, applicando correlativamente le sanzioni secondo il disposto dell’art. 72 del D.P.R. n. 131/1986.

Il principio di diritto della Corte di legittimità trova ampia condivisione, in quanto è legato alla capacità contributiva del contribuente, che non può non attribuirsi il significato di capacità economica: ciò che esprime la capacità contributiva è un fatto di capacità economica ovvero il fatto che esprime la forza economica del contribuente.

La sentenza offre anche la possibilità di fare una riflessione in luogo del rapporto che esiste tra le due disposizioni normative richiamate, cioè gli articoli 52 2 72 del D.P.R. 131/86.

La giurisprudenza degli ermellini ha specificato che con l’articolo 52, l’amministrazione finanziaria quando emette unavviso di accertamento della maggiore imposta, non afferma che le parti hanno simulato un contratto simulato nell’indicazione del prezzo, ma applica la norma in base alla quale l’imposta deve essere commisurata al valore effettivo del bene, anche nell’ipotesi in cui il venditore pattuisce un prezzo inferiore.

Con l’articolo 72, invece, il legislatore ha inteso colpire coloro che dichiarano un prezzo inferiore a quello corrisposto e consente all’ufficio di applicare la sanzione anche quando non è in grado di contestare il valore dichiarato per effetto della valutazione automatica.

Fonte: iltuotributarista.il 

iltuotributarista.it

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