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Bonus per gli investimenti al Sud

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La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Soggetti interessati

Sono interessate dall’agevolazione in oggetto anche le imprese che effettuano l’acquisizione anche tramite contratti di locazione finanziaria.

Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Esclusioni

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria: siderurgica; carbonifera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche; dei trasporti e delle relative infrastrutture; della produzione e della distribuzione di energia; delle infrastrutture energetiche ed alle imprese in difficoltà, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Investimenti

Sono agevolabili unicamente gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati da: macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale.

Non sono agevolabili gli immobili, i beni immateriali (brevetti, ecc.) e gli investimenti in veicoli.

Rientrano nel credito d’imposta per il Mezzogiorno gli investimenti riguardanti gli impianti rimovibili, e cioè i macchinari e impianti fissati al suolo o incorporati nella costruzione ma che possono essere smontati, trasferiti da una struttura produttiva all’altra o, addirittura, ceduti separatamente (c.d. imbullonati).

Gli impianti, macchinari e attrezzature possono rientrare in qualunque categoria produttiva, non essendo prevista, diversamente dalle agevolazioni di cui alla Tremonti-ter e Tremonti-quater, alcuna limitazione circa il codice di produzione degli stessi.

Investimento iniziale

L’investimento iniziale dev’essere relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o all’acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa; attività uguali o simili attività che rientrano nella stessa classe.

Progetto

Nessuna norma impone la redazione di un “progetto”, ma questo termine sta di fatto ad individuare l’organicità che deve caratterizzare gli investimenti per i quali si chiede l’agevolazione.

È quindi opportuno che l’impresa appronti un progetto, anche sintetico e, quindi, non necessariamente un business plan, per indicare le finalità dell’investimento (ammodernamento, ampliamento della produzione, ecc.); i costi dell’investimento; ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

Determinazione del credito

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento.

L’importo dell’investimento agevolabile risulterà quindi pari a:

investimento agevolabile bene A = costo d’acquisto del bene A – ammortamenti dedotti categoria bene A (escluso ammortamento del bene acquistato)

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di: € 1,5 milioni per le piccole imprese; € 5 milioni per le medie imprese; € 15 milioni per le grandi imprese, ed è attribuito nella misura massima del: 20% per le piccole imprese; 15% per le medie imprese; 10% per le grandi imprese.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento; deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo; non è soggetto al limite di € 250.000, previsto dall’articolo 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Come fruire dell’agevolazione

Per poter utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari dovranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle entrate, le cui modalità, termini e contenuto saranno stabiliti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità 2016.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta.

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