Home Fiscale e Tributario Le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata

Le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata

È stata pubblicata dall’Inps la Circolare 42 del 26 Febbraio 2016, tesa a fornire istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi e diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Diritto all’indennità per un periodo di 5 mesi in caso di adozione e affidamenti preadottivi.

La disposizione in esame, precisa l’Inps, non comporta variazioni sulle tutele già in atto, ma si si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.

Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante.

L’Inps precisa che il diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, spetta anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Regime fiscale della prestazione

L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

Per approndimenti si invita a scaricare la circolare sul sito dell’Inps

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