Home Lavoro e Previdenza NUOVA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

NUOVA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Annunciando l’avvio, nel 2016, di specifiche campagne ispettive (in particolare nel settore del call center), il Ministero del Lavoro, con la circolare 1.2.2016 n. 3, ha fornito i primi chia­rimenti interpretativi in ordine alle novità introdotte dal DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”) in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Superamento del contratto di lavoro a progetto

L’art. 52 del DLgs. 81/2015:

  • da un lato, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25.6.2015, degli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003 sul contratto di lavoro a progetto, consentendo di continuare ad applicare tali disposizioni per la regolazione, fino alla scadenza, dei soli con­tratti stipulati prima della suddetta data;
  • dall’altro, ha fatto salvo l’art. 409 c.p.c. sui “rapporti di collaborazione che si con­cre­tino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”.

Ciò ha reso di nuovo possibile formalizzare rapporti “parasubordinati” semplicemente co­me co.co.co., senza la necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti di durata e delle altre condizioni poste dal DLgs. 276/2003.

Collaborazioni organizzate dal committente

Con decorrenza dall’1.1.2016, il DLgs. 81/2015, all’art. 2 co. 1, ha, tuttavia, altresì pre­visto l’applicazione alle “nuove” collaborazioni stipulate dopo il 25.6.2015 – così come alle col­laborazioni a progetto già in atto a tale data e transitoriamente ancora efficaci – ove sus­sistano determinate condizioni, della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

La circolare in commento si sofferma, in primo luogo, su tali condizioni, le quali ricorrono laddove i rapporti di collaborazione si concretino in prestazioni di lavoro che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • esclusiva personalità, nel senso di essere svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
  • continuità, nel senso di ripetersi in un determinato arco temporale al fine di con­seguire una reale utilità;
  • “etero-organizzazione”, nel senso di comportare l’obbligo, per il collaboratore – operante all’interno di un’organizzazione datoriale – di rispettare determinati orari e svolgere l’attività in luoghi di lavoro individuati dal committente.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Quanto alle conseguenze dell’accertamento della contestuale presenza delle condizioni so­pra descritte, il Ministero spiega che l’espressione, di per sé generica, utilizzata dal Le­gi­slatore lascia intendere che debba farsi luogo all’applicazione di “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento pre­vi­den­ziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”, nonché all’irrogazione delle sanzioni per l’ina­dem­pi­men­to degli obblighi in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazione di as­sun­zione).

In pratica, il DLgs. 81/2015 fa derivare “le medesime conseguenze legate ad una riqua­li­fi­cazione”, semplificando l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare che le prestazioni continuative ed esclusivamente personali oggetto di verifica risultino “etero-organizzate”.

Esclusioni

Sono escluse dall’applicazione dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015 le collaborazioni elen­cate dal co. 2 del medesimo articolo, vale a dire:

  • le collaborazioni regolamentate da CCNL (interpello Min. Lavoro 15.12.2015 n. 27);
  • le collaborazioni rese da professionisti iscritti in Albi, da amministratori o sindaci di società, da partecipanti a collegi o commissioni ovvero a favore delle società e as­sociazioni sportive dilettantistiche (interpelli Min. Lavoro 20.1.2016 n. 5 e 27.1.2016 n. 6).

Anche con riguardo a tali collaborazioni – precisa il Ministero del Lavoro – rimane astrat­tamente ipotizzabile la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione. A tal fine, tuttavia, non sarà sufficiente verificare la sussistenza di una “etero-organizzazione”, dovendo ricorrere una vera e propria “etero-direzione” ai sensi dell’art. 2094 c.c.

05 delle collaborazioni

La circolare n. 3/2015 si occupa, infine, della procedura di stabilizzazione delineata dall’art. 54 del DLgs. 81/2015, il quale prevede che i datori di lavoro privati che, dall’1.1.2016, procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o di soggetti titolari di partita IVA con cui si siano intrattenuti rapporti di lavoro autonomo, possano godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

Tale beneficio risulta:

  • subordinato al rispetto di due ulteriori condizioni (la sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di atti di conciliazione nelle sedi di cui all’art. 2113 co. 4 c.c. o davanti alle Commissioni di certificazione e il rispetto, da parte del datore di lavoro, del divieto di recedere dal rapporto nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
  • fruibile anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti;
  • escluso con riguardo agli illeciti accertati all’esito di accessi ispettivi iniziati prima dell’avvio della procedura di assunzione;
  • cumulabile con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo in­de­ter­minato, previsto, per il 2016, dall’art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015.

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