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La nuova procedura per dimettersi

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Per dimettersi secondo la nuova procedura online, è sufficiente che il dipendente abbia il Pin dell’Inps. La novità, confermata dal ministero del Lavoro, era stata riportata nella circolare 12/2016 pubblicata il 4 marzo.

La procedura è stata introdotta dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e riguarderà tutti i casi di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro nel settore privato, anche per chi va in pensione, a eccezione delle dimissioni o risoluzioni effettuate in gravidanza o nel caso di figlio minore di tre anni o nei primi tre anni dall’adozione, di quelle effettuate in sede protetta, dei rapporti di lavoro domestico, dei marittimi e, in generale, durante il periodo di prova.

Quello delle dimissioni telematiche è un esordio caratterizzato da diversi punti critici, che trasforma una pratica semplice in una procedura più complessa, oltre a complicare gli adempimenti a carico di dipendenti e datori di lavoro, rischiando di alimentare nuovo contenzioso.

Il lavoratore ha a disposizione due strade a seconda che scelga di operare di persona o di affidarsi ai soggetti abilitati, ossia patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Nel primo caso il dipendente deve compilare un modulo online accedendo al sito del ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it).

Il modulo è composto da cinque sezioni (dati del lavoratore, del datore e del rapporto, recesso o revoca, dati d’invio) e i contenuti sono dettagliatamente definiti nel decreto 15 dicembre 2015.

Una volta completato, il modulo verrà inoltrato alla direzione territoriale del Lavoro competente e alla casella di posta elettronica (anche non certificata) del datore di lavoro.

Invece, nel caso il cui il dipendente dimissionario si affidi a un intermediario, sarà quest’ultimo a operare direttamente utilizzando la propria utenza Cliclavoro, senza Pin Inps, procedendo con la firma digitale.

Si ricorda che l’articolo 26 del Dlgs 151/15, al comma 2, prevede che entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo contenente le dimissioni o la risoluzione consensuale il lavoratore ha la facoltà di revocarle, sempre in via telematica.

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