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ASDI – Istruzioni Inps

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L’Inps, con la circolare n. 47 del 3 marzo 2016, fornisce le istruzioni in merito all’erogazione dell’ASDI, riepilogando la disciplina relativa a tale assegno di disoccupazione, introdotto dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, attuativo del Jobs act.

Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell’Inps della circolare in esame, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

I beneficiari dell’assegno di disoccupazione – ASDI sono soggetti che, avendo esaurito il periodo di erogazione della NASpI, fino al 31 dicembre 2015, si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno.

In virtù del combinato disposto dell’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015 con l’art. 43, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015, anche coloro che hanno usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015 possono beneficiare dell’ASDI.

Inoltre, per la concessione dell’ASDI deve essere almeno soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

  • presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18;
  • età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.

I destinatari del tale assegno di disoccupazione devono essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore non superiore a 5.000 euro.

Ai fini del mantenimento dell’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese e, in mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso.

I beneficiari non devono aver usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine della fruizione della NASpI e, comunque, per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente.

Inoltre, devono aver sottoscritto un “progetto personalizzato” finalizzato alla ricerca attiva di lavoro proposto dai Centri per l’impiego, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015.

L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di 6 mesi. Se il lavoratore ha già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo e, comunque, per un numero massimo di 6 pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.

L’importo dell’assegno è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale. Detto importo è incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell’assegno sociale per il primo figlio a carico.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di uno, gli incrementi complessivi dell’importo dell’ASDI sono quelli indicati nella tabella 1 del D.M. 29 ottobre 2015. In ogni caso, l’ammontare dell’ASDI comprensivo degli incrementi per carichi familiari non può essere inferiore all’ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la Carta acquisti sperimentale, di cui alla tabella 2 allegata al D.M. 10 gennaio 2013. Per effetto degli incrementi per carichi familiari, l’ASDI non può essere superiore al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare.

Per accedere al sussidio, il richiedente deve presentare apposita istanza all’Inps in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di 30 giorni. Tuttavia, laddove la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NaSpI.

Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI. Solo per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell’Inps della circolare in esame, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dal 3 marzo 2016.

L’Istituto precisa che il servizio d’invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: – Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – ASDI. Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all’INPS, tramite il modello telematizzato ASDIcom tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – ASDI – Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura. La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: – Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – ASDI – Consultazione domande. Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo Pec dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

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