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Credito d'imposta per le reti di impresa in agricoltura

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Con decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 272, il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ha istituito, per le imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel citato Allegato I, un credito d’imposta, nella misura del 40%, delle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché la cooperazione di filiera e comunque non superiore a 400.000 euro.

Investimenti agevolabili

Risultano agevolabili le spese per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, relative a:

a) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;

b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;

c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;

d) costi di ricerca e sperimentazione;

e) costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;

g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;

h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete (nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).

Sono ammissibili alle agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, realizzate per il primo periodo di imposta, dal 14 marzo 2015, data di entrata in vigore del Decreto, al 31 dicembre 2015, per i periodi di imposta successivi, nel corso dell’intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta

Le imprese partecipanti al contratto di rete possono presentare, per il tramite dell’impresa capofila, specifica istanza di concessione delle agevolazioni, dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

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