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Nuova procedura telematica dimissioni

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La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016 ha espressamente ribadito che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate telematicamente dal lavoratore, a pena di inefficacia.

La circolare citata conferisce piena ed esclusiva titolarità del diritto al lavoratore, mentre al datore di lavoro e ancor meno al professionista che lo assiste, non viene riconosciuto, nella fattispecie, alcun potere di iniziativa.

Tale posizione viene chiaramente evidenziata dalla previsione, in capo al datore di lavoro, della responsabilità, anche di natura penale, conseguente all’alterazione della documentazione di competenza esclusiva del lavoratore,  di una sanzione amministrativa fino ad € 30 mila, per come sancito dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2015.

Tale responsabilità, com’è agevole dedurre, si estende a tutti coloro che, per negligenza o dolo, abbiano prestato la loro opera, anche di natura professionale, nell’adempimento del nuovo obbligo, senza la stretta osservanza del dettato normativo.

La ratio esplicita una precauzionale “diffidenza” nei confronti dei professionisti abilitati, potenzialmente indotti, nelle criticabili previsioni del legislatore, ad assumere un atteggiamento nella fattispecie non proprio imparziale, propendendo gli stessi per la tutela degli interessi del proprio assistito.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di dimissioni?

Il lavoratore dovrà comunicare le dimissioni, o risoluzione consensuale, mediante un modulo accessibile dal sito del Ministero del Lavoro: per far ciò, il lavoratore dovrà richiedere, se non ne è in possesso, il PIN INPS, che consentirà di essere riconosciuto dal sistema informatico del Ministero del Lavoro, così da accedere all’agognato modulo, che verrà poi inoltrato al datore di lavoro e alla DTL.

Il lavoratore potrà inoltre rivolgersi ai patronati, alle organizzazioni sindacali nonché agli enti bilaterali e alle commissioni di certificazione.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 prevede che, una volta inviato il modulo il lavoratore ha, comunque, la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro i successivi sette giorni.

Cosa fare in caso di inerzia del lavoratore?

Il datore di lavoro, in assenza di prestazione e stante l’inefficacia delle dimissioni, potrebbe procedere con il licenziamento per assenza ingiustificata, a titolo di giusta causa, ma con un costo in più legato al ticket licenziamento, pari a circa 1.500 euro per le anzianità aziendali superiori a 3 anni.

Si spera una rapida modifica normativa, in quanto incertezze sulla cessazione del rapporto potrebbero determinare danni organizzativi e produttivi.

In assenza di una revisione normativa, pare soluzione interessante quella di inserire nella lettera di assunzione una clausola penale che, in caso di licenziamento derivante da assenza ingiustificata per mancata procedura di efficacia delle dimissioni, preveda il recupero dalle competenze di fine rapporto del lavoratore degli oneri sostenuti dal datore di lavoro, compreso il ticket licenziamento.

Per i lavoratori già in forza, questa compensazione atecnica in assenza di vincolo contrattuale potrebbe determinare un contenzioso dall’esito quanto mai incerto.

16 set 2015 Le dimissioni viaggiano on line. … è stata introdotta una nuova modalità per la comunicazione delle dimissioni che dovrà, a pena di efficacia, …
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14 mar 2016 Per dimettersi secondo la nuova procedura online, è sufficiente che il … a eccezione delle dimissioni o risoluzioni effettuate in gravidanza o nel …
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