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Esonero contributivo nuove assunzioni anno 2016 – Chiarimenti Inps

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Con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, ex art. 1, commi 178-181 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo devono inoltrare all’Inps la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione (6Y), che deve essere effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo codice di autorizzazione per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

In particolare, la Legge di stabilità 2016 ha riproposto, anche se con misura e durata diverse, l’esonero – già previsto dalla Legge di stabilità 2015 – dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

Tale beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, è esclusa l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Il beneficio non spetta poi con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato(1).

La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e la sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

Restano comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi dovuti a:

  • Inail;
  • Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%;
  • Fondi di solidarietà: 0,50%.

Inoltre, non sono soggette all’esonero contributivo biennale:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%);
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

Il bonus assunzioni 2016 è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

  • incentivi assunzione di giovani genitori;
  • incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili;
  • benefici per assunzione di disoccupati che usufruiscono della Naspi;
  • bonus per assunzione di beneficiari del programma Garanzia Giovani.

Con riferimento ai principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, in base alla lettera a), dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015, l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Anche nell’ipotesi dell’esonero contributivo previsto dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016, l’intento legislativo di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato fa sì che le disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2016 acquisiscano una natura speciale ed, in quanto tali, prevalgono sul principio generale sancito, da ultimo, dall’art. 31, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2015.

Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate dall’Inps, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016 a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Con riferimento alla modalità telematica, il modulo telematico si compone di due distinte sezioni:

  • prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione: entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’Inps verifica la disponibilità delle risorse ed, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare;
  • domanda definitiva di ammissione al beneficio (assunzione già effettuata): entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto.

L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvede ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente, nonché a rilasciare, nel caso di esito positivo, l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y;

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.


(1) La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con parere n. 2 del 18 aprile 2016 ha chiarito che l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro. I presenti dubbi sono stati chiariti dall’INPS con la circolare n.17/2015 in cui è stato stabilito che “…il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che assume”; dall’Inps con la circolare n. 57/2016 dove spiega che “il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014….. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione”; e infine dalla Direzione Generale Entrate dell’Istituto, che ha confermato tale teoria in una nota esplicativa al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro del 15.04.2016.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 18 aprile 2015, ha chiarito che l’esonero 2016, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.

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