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La comunicazione delle operazioni legate al turismo

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Il DL n. 201/2011 ha introdotto, a partire dal 2012, il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un’unica soluzione di importo pari o superiore a € 1.000 (ora innalzato a € 3.000).
L’art. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ha aumentato a decorrere dal 29.4.2012 il predetto limite a € 15.000 per gli acquisti effettuati presso i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72, da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia).


Gli operatori in esame, per poter “beneficiare” del maggior limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE,  devono, come disposto dai commi 1 e 2 del citato art. 3:
1. Inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello. Nella comunicazione va indicato, tra l’altro, il c/c utilizzato dal cedente/prestatore (è possibile indicare più c/c);
2. Acquisire dal cliente fotocopia del passaporto nonché autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano/UE/di uno Stato SEE) e la residenza (non italiana);
3. Versare il denaro incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca/posta copia della ricevuta dell’invio della predetta comunicazione.
La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 per le quali permane il divieto di trasferimento del denaro contante.
Con riguardo alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino a € 14.999,99 il comma 2-bis del citato art. 3 prevede l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, l’Agenzia ha fissato le modalità e i termini di presentazione della comunicazione che va effettuata utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente ed inviata entro:
• il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti mensili;
• il 20.4 dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.

Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.

La comunicazione in esame interessa:
• i commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
• le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 che hanno “attivato” la procedura sopra descritta.

FONTE: Fiscal focus
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