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Usucapione della quota di partecipazione in S.r.l.: Fondazione nazionale commercialisti

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Pubblicato uno studio sulla natura giuridica delle quote di partecipazione di S.r.l. che richiama le principali tesi prospettate, in dottrina ed in giurisprudenza, al fine di giungere ad alcune considerazioni sulla possibilità di acquisire il diritto di proprietà della partecipazione medesima per usucapione, ai sensi dell’art. 1161 c.c.. Lo studio prende spunto da quanto deciso, al riguardo, dal Tribunale di Milano che nella recente sentenza n. 3398/2015 ha ritenuto possibile l’acquisto della quota di partecipazione per usucapione basandosi sul presupposto che la quota di partecipazione in una società deve essere considerata come una cosa mobile. Nel caso di specie ad un socio, per errore, erano stati attribuiti diritti corrispondenti ad una quota superiore a quella sottoscritta.

La tesi che considera la quota di partecipazione in s.r.l. come bene mobile registrato si è sviluppata in seguito all’introduzione dell’obbligo di registrazione presso l’ufficio del Registro delle imprese per i trasferimenti di quote di partecipazione in s.r.l., attuata con la L. n. 310/93 (cd. Legge Mancino). Tale tesi, supportata dalla giurisprudenza di merito nonché da autorevole dottrina ritiene, data l’indubitabile natura di pubblico registro del Registro delle imprese, che la novella del 1993 abbia determinato l’inserimento della quota di partecipazione in s.r.l. nell’ambito della categoria generale dei beni mobili di cui all’art. 812, co. 3 c.c., più specificatamente, nella speciale categoria di beni mobili di cui all’art. 815 c.c., in cui è stabilito che «i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano, e in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili». Tale orientamento concepisce la partecipazione come bene immateriale in primo luogo rappresentativo di un fascio di posizioni giuridiche a contenuto partecipativo-contrattuale e caratterizzato da una mobilità di grado inferiore rispetto all’azione, come l’iscrizione nel Registro delle imprese conferma, qualificandola pertanto come bene mobile registrato sui generis.

La configurazione della quota di partecipazione in s.r.l. come bene assume pertanto rilievo esclusivamente sul piano dinamico e dunque qualora la partecipazioni sia oggetto di un’unitaria vicenda dispositiva. Sebbene possa dunque discutersi sulla natura giuridica della quota di partecipazione in s.r.l., non può dubitarsi della sua natura di bene e della circostanza che possa essere oggetto di trasferimento, di diritti reali di godimento e di garanzia, di sequestro e di pignoramento e che sia “usucapibile”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN S.R.L.- NATURA GIURIDICA E USUCAPIBILITÀ – Gabriella Trinchese

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