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Indennità di disoccupazione edile, requisiti e applicazione

Con circolare n. 16/2016, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sul trattamento speciale di disoccupazione, con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 11 della legge n. 223/91, integralmente abrogato dal 1° gennaio 2017 per espressa previsione dell’articolo 2, comma 71, della legge n. 92/2012, così come modificato dall’articolo 1, comma 250, della legge n. 228/2012.

L’articolo 11 della legge 223/91 dispone che: “Nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7, della stessa legge 223 /91, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 , n. 218.

Per quanto riguarda il requisito relativo al numero dei licenziamenti necessari per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla norma di cui trattasi , la predetta delibera ha stabilito che :

  • Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro ;
  • il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 quando il suddetto rapporto è superiore del 30% alla media nazionale;
  • nelle aree non ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 , il numero dei lavoratori licenziati non deve essere inferiore a n. 80 unità;
  • il numero complessivo di licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento;
  • la tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo, impegnati nelle medesime opere.

Le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dal citato articolo 11 della legge n. 223/91 , debbano perfezionarsi entro il 31.12.2016. In particolare, considerato, che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla citata delibera CIPI del 19.10.1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31.12.2016. Entro il 31.12.2016 è, altresì, necessario che sia conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione , ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91. L’ufficio ministeriale competente, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 11 citato e dalla delibera CIPI del 19.10/1993, adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi, per un periodo 27 o 18 mesi , a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento. Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017 , al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31.12.2016.

 
Fonte: Ministero del Lavoro.

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