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«Garanzia Giovani»: fruizione dei benefici dopo il Decreto n. 385/II/15

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Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, con il quale è stato originariamente disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto «Programma Garanzia Giovani» e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015. Insieme alle novità introdotte, di seguito, si tratteggia la normativa e la prassi da rispettare per l’effettiva fruizione dell’incentivo.

Normativa e prassi di riferimento

Con la Decisione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, l’Unione Europea ha approvato il «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani», c.d. Programma «Garanzia Giovani», finalizzato a favorire l’occupazione giovanile. Con la «Garanzia Giovani» lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni, la cui concreta attuazione coinvolge alcune Regioni e la provincia Autonoma di Trento.

Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse stanziate, di un incentivo per le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Con Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo ed ha previsto che lo stesso sia gestito direttamente dall’Inps.

Lavoratori ai quali spetta l’incentivo

L’incentivo di cui trattasi può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati per l’assunzione di giovani registrati al Programma tramite iscrizione al portale www.garanziagiovani.gov.it. Possono registrarsi al Programma dianzi detto i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 non inseriti in un percorso di studi, non occupati (ai sensi del D.Lgs. 181/2000) né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13).

I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al «Programma», il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età. Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto. Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di «NEET» anche nel momento dell’assunzione.

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE AL «PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI»
Il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate.
Un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore.
In fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:

  • classe di profilazione 1: difficoltà bassa;
  • classe di profilazione 2: difficoltà media;
  • classe di profilazione 3: difficoltà alta;
  • classe di profilazione 4: difficoltà molto alta.
Al termine dei colloqui individuali, il giovane «profilato» viene «preso in carico» dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato.
La registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente – a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate – in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni, comprese quelle a scopo di somministrazione, effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017 riferite a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale. Il rapporto di lavoro, per essere incentivato, deve svolgersi in una delle seguenti regioni: Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise e nella Provincia Autonoma di Trento. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro – se viene mutata – rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato.

L’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma «Garanzia Giovani» nei confronti dello specifico giovane.

Misura dell’incentivo

L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane ammesso al programma e dal contratto di lavoro stipulato. Nel prospetto riportato di seguito vengono indicati gli importi del beneficio connessi a ciascuna classe di profilazione e tipologia di assunzione.

«GARANZIA GIOVANI» – CLASSE DI PROFILAZIONE
RAPPORTO DI LAVORO CLASSE DI PROFILAZIONE
  1 bassa 2 media 3 alta 4 molto alta
Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi euro 1.500 euro 2.000
Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi euro 3.000 euro 4.000
Rapporto a tempo indeterminato euro 1.500 euro 3.000 euro 4.500 euro 6.000

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale. Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Per poter beneficiare dell’incentivo in argomento il datore di lavoro deve essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e rispettate le disposizioni e i principi generali stabiliti in tema di agevolazioni contributive dall’art. 31, D.Lgs. 150/2015.

La regola generale prevede che l’importo dell’incentivo non deve superare i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti «de minimis», ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).
Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).
Gli incentivi non spettano se Il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).
Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo).
Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore (anche nel caso in cui l’incentivo sia soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore).

Novità: modifiche al regime del «de minimis»

Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato, come già previsto dal precedente decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che l’incentivo può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Ai sensi dell’art. appena richiamato, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come «l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno».

Gli incentivi del Programma «Garanzia giovani» possono essere fruiti oltre i limiti del Regime «de minimis» solo al verificarsi di determinate condizioni, che, in base alle previsioni del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma «Garanzia giovani», abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma «Garanzia giovani», abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime «de minimis» è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di almeno una delle condizioni indicate di seguito:

  • il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che «negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione»;
  • il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

Incremento occupazionale netto

Ai fini della fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al Regime «de minimis», l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. L’art. 31, co. 1, lett. f), D.Lgs.  14 settembre 2015, n. 150 statuisce che il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di «impresa unica» di cui all’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

INCENTIVO «GARANZIA GIOVANI» – INCREMENTO OCCUPAZIONALE
L’incentivo è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.

Ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora – nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese – non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

Tale verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.

Adempimenti dei datori di lavoro

Per l’ammissione all’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line «Gagi», all’interno dell’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente», sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso «servizi on line», «per tipologia di utente», «aziende, consulenti e professionisti», «servizi per le aziende e consulenti» (autenticazione con codice fiscale e pin), «dichiarazioni di responsabilità del contribuente».

BONUS OCCUPAZIONALE
Nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le soglie previste dal regime «de minimis», per il lavoratore assunto dovranno essere rispettate, nonché indicate espressamente nel modulo di richiesta dell’incentivo, le ulteriori condizioni sopra illustrate.

Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, provvede a consultare gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo sia registrato al «Programma garanzia giovani» e quale sia la sua classe di profilazione.

CLASSE DI PROFILAZIONE
Nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al «Programma Garanzia Giovani», ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’Inps sospende l’iter di definizione dell’istanza, in attesa che il Ministero del lavoro inviti la Regione o Provincia autonoma competente a provvedere alla profilazione; decorsi inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto alla Regione o alla Provincia autonoma, il Ministero attribuisce direttamente la classe di profilazione e l’Inps prosegue l’iter.

PROGRAMMA «GARANZIA GIOVANI» – REGOLE GENERALI

Lavoratori interessati Giovani tra 15 e 29 anni che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it).
Datori di lavoro interessati Tutti i datori di lavoro privati.
Agevolazioni e modalità di corresponsione L’incentivo spetta per le assunzioni fatte a partire dal 1.5.2014:

  • a tempo determinato, di durata pari o superiore a 6 mesi, anche a scopo di somministrazione; se inferiore a 12 mesi l’incentivo viene ridotto proporzionalmente. In caso di proroga, fino ad almeno 12 mesi, si ha diritto all’ulteriore beneficio;
  • a tempo determinato, di durata pari o superiore a 12 mesi, anche a scopo di somministrazione;
  • a tempo indeterminato.

Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione – che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’incentivo è cumulabile con altre forme di agevolazioni. Nello specifico per le assunzioni fatte a partire dal 1° maggio 2014 (dal 13 ottobre 2015 per i soli datori di lavoro con sede nella Regione Campania) il Bonus è:

  • riconosciuto anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • riconosciuto anche nel caso in cui l’assunzione sia ulteriormente incentivata con altre misure sia di natura economica, sia di natura contributiva, anche di carattere regionale, a condizione che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali (Esonero contributivo biennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato fatte dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, donne, giovani genitori, beneficiari Naspi, Bonus Giovani, lavoratori agricoli, ecc.).

L’incentivo è subordinato:

  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
  • all’applicazione dei principi stabiliti per gli incentivi (D.Lgs. 150/2015).
Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato Gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite del Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di incremento occupazionale netto, per i giovani in età compresa tra 16 e 24 anni.
Per i giovani in età compresa tra 25 e 29 anni, oltre l’incremento occupazionale netto occorre che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, non siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale e che siano occupati in settori o in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il 25%.

L’istituto previdenziale provvede poi a determinare l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita; verifica la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità delle risorse, comunica, esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore (sempre tramite l’applicazione «DiResCo.»).

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; a posteriori effettuerà gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo. L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o Dmag, per i lavoratori agricoli).

Controlli sulla legittima fruizione del bonus «Garanzia Giovani»

L’Inps, con la circolare 1° aprile 2016, n. 59 ha reso noto che, a seguito della nomina dell’Istituto ad Organismo Intermedio del Pon «Iniziativa Occupazione Giovani», effettuata da parte del Ministero del Lavoro (con Decreto Direttoriale n. 425\II\2015), ha iniziato a porre in essere una serie di attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale in argomento.

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE RIFERITI AL PROGRAMMA «GARANZIA GIOVANI»
L’impresa può accedere all’incentivo una sola volta per ogni lavoratore, con l’unica eccezione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Il requisito del «de minimis» non è richiesto:

  • per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, se l’assunzione rappresenta un incremento occupazionale netto sulla media dei dipendenti degli ultimi 12 mesi: nel computo non rientrano coloro che si sono dimessi, coloro che sono andati in pensione, coloro che hanno visto il rapporto risolto durante il periodo di prova, coloro che sono stati licenziati per giusta causa e coloro che hanno visto il proprio rapporto trasformarsi, su base volontaria, a tempo parziale;
  • per i giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, oltre alle condizioni sopra riportate, se sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se non posseggono un diploma di istruzione secondaria scolastica o formazione professionale regionale o sono senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale. L’esenzione viene, altresì, riconosciuta nei casi in cui il rapporto di disoccupazione tra uno o è donna, in quello specifico settore, sia pari almeno al 25%.
L’impresa (o professionista) deve presentare apposita domanda all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “Gagi”, disponibile all’interno dell’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. Il modello è accessibile dal sito web dell’istituto previdenziale attraverso il percorso: Servizi Online > “per tipologia di utente” > “aziende, consulenti e professionisti” > “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN) > “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Entro il giorno successivo al ricevimento della domanda, l’Inps effettua le verifiche del caso e invia comunicazione all’azienda con esito e quantificazione dell’incentivo spettante. A quel punto l’impresa ha 7 giorni per attivare l’assunzione (se ancora non l’ha fatto) e 14 per comunicarla all’Inps (attraverso l’applicazione DiResCo). L’invio di questa conferma rappresenta, di fatto, la domanda di accesso al beneficio.

Fonte: Frizzera

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