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La costituzione della società cooperativa

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La costituzione della società cooperativa passa attraverso due attività tra loro connesse, ovvero la stipula dell’atto notarile e l’iscrizione nel registro delle imprese, entrambe a carico del notaio rogante, che dovrà verificare la sussistenza della formazione del capitale e del suo conferimento.

La stipula dell’atto costitutivo è la prima fase del complesso procedimento previsto per la costituzione delle società di capitali. Molte volte per ragioni di praticità la stipula dell’atto costitutivo consta di due atti distinti: uno denominato atto costitutivo, l’altro statuto. Quest’ultimo indica (art. 2521, comma 3, c.c.) le regole per il funzionamento della società e viene allegato all’atto costitutivo formandone parte integrante. Lo statuto non è essenziale, in mancanza è la stessa legge che detta le regole di funzionamento della cooperativa.
L’atto costitutivo (art. 2521, comma 1, c.c.) deve essere stipulato dal notaio per atto pubblico a pena di nullità e deve contenere le particolarità richieste dallo scopo mutualistico, la denominazione, i conferimenti, l’ammontare del capitale sottoscritto e l’oggetto sociale, in caso contrario l’atto costitutivo è nullo ovvero la cooperativa non può essere iscritta nel registro delle imprese (cfr. art. 2332, n. 3, c.c. per rinvio ex art. 2519 c.c.). L’atto costitutivo deve stabilire se la cooperativa è a mutualità prevalente o meno e se la società svolge la propria attività anche con terzi, oppure solo con soci.

Alla costituzione della cooperativa devono partecipare un numero minimo di nove soci fondatori; sono sufficienti tre soci quando sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici (cfr. art. 2522 c.c.).

Al fine di accertare che i soci fondatori siano capaci di agire è richiesta l’indicazione delle generalità complete. Vale a dire per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; per le società di capitali occorre indicare la denominazione, la data di costituzione, la sede e le generalità del legale rappresentante.

Occorre precisare per ciascun socio la quota di capitale da ognuno sottoscritta, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale.

La denominazione delle cooperative è oggetto di specifica disposizione e salvo l’obbligo di indicazione di società cooperativa, la denominazione può essere formata liberamente.

Non è obbligatorio indicare se la cooperativa è a mutualità prevalente, se adotta la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, la denominazione non deve contenere l’indicazione circa il regime patrimoniale della società cooperativa.

La denominazione non può essere contraria al buon costume o all’ordine pubblico o essere ingannevole relativamente all’attività esercitata.

La società ha sede ove ha luogo l’amministrazione (c.d. sede legale). Tale luogo può anche essere diverso dal luogo ove si trova l’azienda e viene quindi svolta l’attività ed è sufficiente l’indicazione del solo Comune. 

Il trasferimento della sede legale (salvo riguardi il solo cambiamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune) costituisce modifica dell’atto costitutivo e, pertanto, richiede il rispetto delle regole e formalità stabilite dalla legge.

Il trasferimento della sede sociale può essere fatto in qualsiasi momento della vita della società, quindi anche nella fase della liquidazione.

Se la cooperativa esercita attività commerciale, è soggetta a fallimento e pertanto la sede della società è rilevante anche al fine di stabilire il Tribunale competente in merito alla dichiarazione di fallimento (art. 9 R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

La società può istituire anche sedi secondarie. Sede secondaria è quella ove si trova una rappresentanza stabile (cfr. art. 2299 c.c.).

L’oggetto sociale può riguardare qualunque attività, commerciale e non commerciale. Deve in ogni caso essere lecito, possibile e determinato, deve indicare in modo specifico e non generico o con espressioni onnicomprensive l’attività che si intende esercitare.

E’ obbligatorio costituire il capitale sociale, anche se non è richiesta l’indicazione dell’ammontare. Il capitale varia in ragione dell’ingresso (o recesso) dei soci. Di conseguenza è instabile e non determinabile in un ammontare prestabilito.

La legge consente di raccogliere capitale di rischio, anche da terzi estranei, prevedendo, accanto ai soci cooperatori, la figura dei finanziatori (soci e non soci).

L’atto costitutivo deve indicare le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti ed i criteri per la ripartizione dei ristorni.

L’atto costitutivo deve indicare le forme di convocazione dell’assemblea, soltanto se diverse da quelle stabilite dalla legge.

Devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate (cfr. art. 2540c.c.).

L’atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione (ordinario, dualistico o monistico), il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali di loro hanno la rappresentanza della società. L’atto costitutivo deve, altresì, indicare la nomina dei primi amministratori.

L’indicazione della durata è meramente facoltativa e può essere anche a tempo indeterminato.

La società cooperativa, con l’iscrizione al registro delle imprese, acquista la personalità giuridica (richiesta dal notaio rogante entro 20 giorni dalla stipula) e per la sua costituzione vale, in genere, lo stesso procedimento stabilito per le società capitalistiche.

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