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I procacciatori d’affari non devono iscriversi all’ENASARCO

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Per il pagamento dei contributi previdenziali bisogna esaminare i profili che attengono all’occasionalità o meno della collaborazione

L’art. 2 del regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO individua il presupposto per l’iscrizione all’apposita gestione nella sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 1, ovvero nella circostanza che gli agenti esercitino le attività di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. (agenti e agenti con rappresentanza). Tale indicazione è rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi da corrispondere all’ENASARCO. Infatti, dal Regolamento si evince che rimangono esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento delle relative contribuzioni i soggetti che non rientrino in tali nozioni, quali appunto i procacciatori di affari, anche se le relative prestazioni sono, per certi versi, assimilabili a quelle vere e proprie di agenzia.
Nella sentenza n. 1974 depositata il 2 febbraio 2016, la Corte di Cassazione, ha delineato quelli che sono gli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia, ex art. 1742 c.c., e quelli che, invece, attengono al rapporto di procacciamento d’affari, affermando che:
– in riferimento ai primi, il rapporto che si instaura con l’imprenditore-preponente è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità. Infatti, l’agente assume stabilmente, ai sensi dell’art. 1742 c.c., l’impegno di promuovere la conclusione di contratti con terzi, per conto del preponente, nell’ambito di una determinata zona territoriale, con l’obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente;
– diversamente, il rapporto di procacciamento d’affari si sostanzia nell’attività di chi,senza vincolo di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

L’attività dell’agente è la stabilità

In pratica, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 19828/2013 e 13628/2005), mentre la prestazione dell’agente è caratterizzata dall’elemento della stabilità, quella del procacciatore d’affari si contraddistingue per essere occasionale, in quanto dipende esclusivamente da una sua iniziativa.

Le due tipologie di rapporto, come precisato dalla Cassazione, oltre che per il carattere della stabilità o dell’occasionalità dell’attività, si differenziano anche per il fatto che il rapporto di procacciamento di affari è episodico (ossia limitato a singoli e determinati affari), di durata limitata nel tempo e ha ad oggetto la segnalazione di clienti e non l’attività promozionale di conclusione dei contratti.

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