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Sgravi per nuove assunzioni anche se parzialmente fruiti da altri datori

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Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sulla fruibilità dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni qualora si assumano lavoratori per i quali sia già stato concesso il beneficio per una precedente assunzione.

Con l’interpello n. 17/2016 A.N.I.S.A. ha avanzato istanza al fine di conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, concernente il riconoscimento dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In particolare l’istante chiede se, ai sensi della disposizione di cui sopra, sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

La norma, prevede infatti, che l’esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Sul tale ultima esclusione, l’INPS si è espressa con circolare n. 178/2015, specificando che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere” (tale preclusione deve estendersi anche a società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

La preclusione riguarda soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata, in risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

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